Liberazione anticipata: valutazione frazionata e obbligo di motivazione del tribunale (Cass. pen. Sez. I n. 32959 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o a quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione. Non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, potendo il computo del semestre di pena scontata avvenire anche cumulando periodi riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni che si prestino ragionevolmente a un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza che aderisca per relationem alle motivazioni del magistrato di sorveglianza deve comunque offrire argomentazioni verificabili sulle censure del reclamante, pena un vulnus argomentativo che inficia la decisione.

Il Fatto

Un condannato a pena detentiva chiedeva al Magistrato di sorveglianza la liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 legge n. 354/1975, con riduzione della pena, in relazione a tre distinti periodi di detenzione.

Il Magistrato rigettava l’istanza per il primo periodo e dichiarava non luogo a provvedere per gli altri due. Il reclamo dell’interessato veniva rigettato dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 3 dicembre 2025. Il difensore proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il ricorrente aveva censurato il provvedimento per non aver il Tribunale rispettato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per aver omesso la valutazione di alcuni periodi e per essersi basato, quanto ad altri, su comportamenti tenuti circa dieci anni dopo quelli indicati nell’istanza, senza considerare la valutazione frazionata dei singoli semestri.

La Sezione richiama anzitutto il principio per cui la valutazione frazionata per semestri non impedisce che una trasgressione incida anche sui giudizi relativi ai semestri antecedenti o successivi, a condizione che la violazione manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. I n. 4019 del 2020; Sez. I n. 24449 del 2016).

Ricorda poi che non è necessaria la continuità del periodo detentivo, potendo il computo del semestre avvenire anche cumulando periodi riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché le frazioni si prestino a un efficace apprezzamento della partecipazione rieducativa (Sez. I n. 27573 del 2019).

Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver correttamente applicato tali principi. Ha affermato di condividere le motivazioni del provvedimento di primo grado e ha svolto solo scarne considerazioni, che non consentono di verificare se le censure del reclamante siano state tutte compiutamente esaminate e adeguatamente risolte.

Tale deficit integra un grave vulnus argomentativo, che si riflette su tutte le valutazioni rese nell’ordinanza impugnata. Questa va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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