Omessa denuncia di munizioni eccedenti integra reato art. 697 c.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 18204 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 697 cod. pen. l’omissione della denuncia della detenzione di cartucce in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma già regolarmente denunciata, ossia il limite di capienza del relativo caricatore. La contravvenzione è punibile anche a titolo di colpa, configurandosi la colpa anche in un atteggiamento di leggerezza o dimenticanza. L’offesa all’interesse tutelato dalla norma si realizza per effetto della mera omissione della denuncia, che impedisce il controllo dell’Autorità su armi e munizioni. L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa a seguito di opposizione dell’indagato è impugnabile per cassazione solo per violazione di legge, previa allegazione di un concreto interesse alla rimozione del provvedimento.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato, ritenendo la condotta di detenzione di munizioni non denunciate non punibile per particolare tenuità del fatto. L’indagato, titolare di licenza per arma da fuoco e guardia particolare giurata, era stato trovato in possesso di munizioni eccedenti quelle denunciate. A seguito dell’opposizione della difesa, il GIP del Tribunale aveva disposto l’archiviazione, ravvisando la causa di non punibilità. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo l’insussistenza del reato e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, affermando che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciata a seguito di opposizione, è impugnabile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. Il ricorrente ha allegato un concreto interesse alla rimozione del provvedimento, derivante dalla sua attività professionale di guardia particolare giurata, sottoposta a valutazioni di affidabilità e buona condotta.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa denuncia di cartucce che costituiscono la normale dotazione del caricatore di un’arma regolarmente denunciata non integra il reato. Ha tuttavia precisato che tale principio non si applica al caso in esame, in cui l’indagato deteneva un numero di munizioni non denunciate eccedente la capienza del caricatore dell’arma, risultando quindi integrata la fattispecie di cui all’art. 697 cod. pen.. La Corte ha altresì escluso la rilevanza della circostanza che il Tribunale del riesame avesse espresso una diversa opinione in sede di riesame del sequestro, non essendo tale pronuncia vincolante.
Quanto all’offensività della condotta, la Corte ha osservato che la norma posta a tutela della vita e dell’incolumità individuale realizza l’offesa per effetto della mera omissione della denuncia, che impedisce il controllo dell’Autorità. La censura relativa all’efficacia delle munizioni è stata reputata generica, non essendo stati dedotti i motivi della presunta inefficienza.
Sul profilo soggettivo, è stato ribadito che la contravvenzione è punibile anche a titolo di colpa, potendosi la condotta colposa ricollegare a un atteggiamento negligente. La Corte ha quindi ritenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva ricondotto la condotta a “leggerezza e dimenticanza”, fosse idonea a integrare l’ipotesi della colpa, connotandosi la dimenticanza come forma di negligenza.
In relazione al vizio di motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge e ha comunque escluso la totale mancanza o apparenza della motivazione, ritenendola congrua e adeguata anche se sintetica. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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