Licenziamento collettivo comunicazione finale esuberi mutati senza nuovo prospetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15712 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la riduzione concertata del numero degli esuberi in esito all’accordo sindacale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rendere chiara, nella comunicazione finale, la nuova allocazione delle minori eccedenze nei vari reparti. Le comunicazioni di cui agli artt. 4, terzo e nono comma, della legge n. 223 del 1991 devono essere specifiche e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti, a pena di inefficacia dei licenziamenti. Laddove la divergenza tra comunicazione iniziale e finale non consenta di comprendere in quali reparti siano state riassorbite le unità non più in esubero, la procedura è viziata per difetto di trasparenza e di corretta applicazione dei criteri di scelta. L’annullamento per violazione dei criteri di scelta può essere domandato dal lavoratore che abbia in concreto subito un pregiudizio dalla violazione.
Il Fatto
Una lavoratrice è stata licenziata nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, avviata con comunicazione del 13 ottobre 2017 e conclusa con atto del 29 dicembre 2017. Il Tribunale, in esito a rito Fornero, aveva rigettato le domande; l’ordinanza di accoglimento in sede di opposizione era stata poi revocata. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 16 marzo 2023, ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il licenziamento e condannando in solido la datrice di lavoro in concordato preventivo e la società cessionaria dell’azienda al pagamento di un’indennità pari a 27 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva.
La Corte ligure ha ravvisato il vizio nella riduzione degli esuberi da 25 a 19, in esito all’accordo sindacale del 21 dicembre 2017, senza che fosse predisposto un prospetto aggiornato di allocazione delle minori eccedenze nei vari reparti. Ha poi riconosciuto la responsabilità della società cessionaria ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., in applicazione dell’art. 4, comma 4 bis, legge n. 428 del 1990. Entrambe le società hanno proposto distinti ricorsi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali le ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, e dell’art. 101 c.p.c., per mancata sottoposizione al contraddittorio della circostanza assunta come decisiva. I motivi sono stati rigettati. Il vizio di extra o ultra petizione ricorre solo quando il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso. Nella specie, il giudice di merito si è limitato a inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti oggetto di contestazione, nel rispetto del petitum e della causa petendi.
Né sussiste la violazione del principio del contraddittorio, poiché l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio opera in presenza di questioni di fatto o miste che richiedano prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste. La ragione assunta come viziante la pronuncia d’appello costituisce piuttosto un’argomentazione rappresentativa della deduzione di illegittimità della procedura, di cui la lavoratrice si era doluta fin dal ricorso introduttivo e che aveva ribadito con il reclamo. La questione, dunque, non è stata rilevata d’ufficio, ma trattata nel perimetro decisionale devoluto e oggetto di contraddittorio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, devolvendo ex ante alle organizzazioni sindacali il controllo sull’iniziativa imprenditoriale. I residui spazi di controllo giudiziale non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione, compreso il nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e chiusura della procedura fonda la possibilità di controllo sindacale e individuale dell’operazione, trovando conferma nella previsione della sanzione dell’inefficacia dei licenziamenti anche nel caso di comunicazione iniziale o finale incompleta o infedele. In particolare, la comunicazione finale deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti.
La Corte ha precisato che un’eventuale divergenza del numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e finale non costituisce di per sé ragione di illegittimità del singolo recesso. Nella specie, però, la Corte territoriale non si è limitata a rilevare la divergenza numerica: ha ritenuto che non fosse dato sapere in quali reparti siano state riassorbite le unità non più in esubero. Nel reparto amministrativo gli esuberi sono passati da quattro a tre unità, ignorandosi se tra i posti risparmiati ve ne fosse almeno uno da mantenere. Da qui l’accertata opacità nell’applicazione dei criteri di scelta, che ha precluso il controllo giudiziale sulla correttezza procedurale.
Infine, ribadito che l’annullamento per violazione dei criteri di scelta non può essere domandato indistintamente da ciascun lavoratore licenziato, ma solo da chi abbia in concreto subito un pregiudizio, la Corte ha escluso la carenza di interesse della lavoratrice, soccombente nella graduatoria con i colleghi di reparto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con regolazione delle spese secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti.
Nota della Redazione
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