Contributo di solidarietà e prescrizione del diritto alla ripetizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10971 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che riproponga censure già disattese dalla giurisprudenza costante di legittimità, senza addurre argomenti nuovi idonei a mutare l’orientamento consolidato. L’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dei professionisti iscritti alla Cassa di previdenza, in contrasto con l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 e con l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, integra un indirizzo ormai pacifico. Il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute non ha natura periodica e non soggiace alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. La richiesta di decisione avanzata dopo la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. senza argomenti nuovi può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la restituzione delle ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia di un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. La pronuncia di primo grado aveva condannato l’ente previdenziale alla restituzione delle somme; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 19.01.2024, ha confermato quella decisione.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, articolando profili di violazione di legge sul contributo di solidarietà e sulla durata della prescrizione. Il controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi contestano la ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà, invocando l’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 e il parametro costituzionale degli artt. 3, 23 e 38 Cost. La Corte rileva che si tratta di doglianze già ritenute infondate da una giurisprudenza costante, richiamando numerose pronunce, tra cui Cass. n. 31875 del 2018, Cass. n. 603 del 2019, Cass. nn. 35986 e 36096 del 2022 e Cass. n. 20684 del 2024.
Il terzo motivo investe la prescrizione del diritto alla ripetizione, che la ricorrente assume quinquennale anziché decennale. La Corte osserva che il diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto in via periodica non ha esso stesso carattere periodico: l’accipiens è tenuto a restituire le somme in unica soluzione, non a rate. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e l’operatività dell’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti, secondo l’indirizzo espresso da Cass. n. 3083 del 2023 e confermato da Cass. nn. 4362 e 4363 del 2023.
La Corte sottolinea che neppure la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha prospettato argomenti idonei a rimeditare l’indirizzo univoco della giurisprudenza. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza rispetto all’orientamento consolidato.
All’accoglimento della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. segue la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma, costituendo abuso del processo chiedere la decisione senza addurre nuovi argomenti. È inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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