Licenziamento collettivo, platea circoscritta per sede e criteri di scelta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4961 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive, il datore di lavoro che nella individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità tenga conto unilateralmente dell’esigenza collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse viola i criteri di scelta, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come richiamato dall’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991. La circoscrizione territoriale della platea non è esigibile solo quando risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali, non essendo sufficiente il maggiore onere economico derivante dal trasferimento dei dipendenti. Grava sul datore di lavoro l’onere di indicare nella comunicazione preventiva le concrete ragioni tecnico-produttive, non potendosi limitare a una motivazione standardizzata incentrata sulla sola dislocazione geografica del personale.
Il Fatto
La società datrice di lavoro avviava una procedura di licenziamento collettivo che concerneva la sola sede aziendale di L’Aquila, con comunicazione di apertura incentrata sulla dislocazione geografica del personale. Il lavoratore, collocato in mobilità, impugnava il licenziamento.
Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso e ordinava la reintegra, condannando l’azienda alla tutela risarcitoria del comma 4 dell’art. 18. La Corte d’Appello di L’Aquila respingeva il reclamo della società, confermando l’illegittimità per la immotivata limitazione della platea a fronte di professionalità comparabili presenti nelle altre sedi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso richiamando integralmente le decisioni già rese su controversie concernenti la medesima vicenda, in applicazione del principio di fedeltà ai precedenti, funzionale all’uniforme interpretazione della legge e all’unità del diritto oggettivo nazionale.
I primi motivi, attinenti alla asserita nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla carenza di interesse ad agire dei lavoratori per genericità del ricorso cumulativo, sono dichiarati inammissibili: le doglianze sul piano processuale risultano nuove e non colgono la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale accertato che l’atto introduttivo conteneva una sufficiente descrizione dei profili professionali e le griglie di comparazione con il personale di altre sedi.
Parimenti infondato è il motivo sull’omessa istruttoria, avendo il giudice del merito valorizzato le griglie di comparazione non contestate nel contenuto, la documentazione di avvio e chiusura della procedura e la prova testimoniale, da cui emergeva la fungibilità dei lavoratori licenziati con i colleghi delle altre sedi.
Nel merito, la Corte ribadisce l’irrilevanza dell’eventuale aggravio di costi per l’azienda, rispondendo la regola legale all’esigenza di assicurare ai procedimenti di ristrutturazione il minor impatto sociale possibile.
Quanto al sistema sanzionatorio, la violazione dei criteri di scelta conseguente alla considerazione unilaterale dell’appartenenza territoriale ad una sola unità produttiva integra un vizio sostanziale, che impone la tutela reintegratoria e non quella meramente risarcitoria.
Nota della Redazione
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