Licenziamento collettivo: comparazione estesa a tutte le sedi e reintegra (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4959 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro che, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, delimiti unilateralmente la platea ai soli dipendenti della sede soppressa, a fronte di una comunicazione di avvio della procedura standardizzata, viola i criteri di scelta. La comparazione va estesa a tutte le unità produttive, essendo irrilevante l’eventuale aggravio di costi per trasferimenti e non essendo ostativa la dislocazione geografica delle sedi. Il vizio non è meramente formale ma sostanziale e integra la violazione dei criteri di scelta, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come richiamato dall’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991.
Il Fatto
La società datrice avviava una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, limitando la platea dei lavoratori da collocare in mobilità ai dipendenti della sola sede di L’Aquila. Uno dei lavoratori impugnava il recesso. Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegra nel posto di lavoro, condannando la società alla tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970.
La Corte d’Appello di L’Aquila respingeva il reclamo della società. Il giudice distrettuale escludeva preliminarmente la nullità della sentenza di primo grado, rilevando l’insussistenza di profili di inammissibilità legati alla proposizione di un ricorso cumulativo da parte di più lavoratori, poi scisso in altrettanti procedimenti. Nel merito, accertava che presso la sede aquilana erano presenti professionalità comparabili a quelle delle altre sedi e che il patrimonio professionale dei licenziati era utilizzabile altrove, senza necessità di formazione onerosa. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama in via preliminare il principio di fedeltà ai precedenti, avendo già esaminato le medesime questioni in controversie relative alla stessa vicenda, con decisioni che ne avevano sancito l’inammissibilità o l’infondatezza. In assenza di ragioni nuove, la Corte rinvia alla motivazione dei precedenti richiamati.
Il primo motivo, relativo alla dedotta nullità per condanna generica pronunciata d’ufficio, è inammissibile perché introduce doglianze nuove, non coltivate nel giudizio di merito, e comunque infondato: la domanda risarcitoria era stata proposta senza quantificazione, risultando corretta la qualificazione come richiesta di condanna generica.
Il secondo motivo, incentrato sull’omessa istruttoria sulle posizioni individuali, è respinto. La Corte territoriale ha ritenuto implicitamente superflua l’istruttoria, avendo la parte attrice allegato griglie di comparazione non contestate, dalle quali emergeva la fungibilità dei lavoratori licenziati con i colleghi delle altre sedi, unica ragione del recesso essendo la dislocazione geografica del personale.
Il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui l’eventuale aggravio di costi per il trasferimento dei lavoratori è irrilevante, rispondendo la regola legale all’esigenza di garantire il minor impatto sociale possibile. La delimitazione territoriale della platea è ammessa solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con le indicazioni della comunicazione di avvio. Nel caso concreto, la comunicazione era del tutto standardizzata e trascurava il livello di professionalità e le competenze acquisibili con normale formazione.
Il quarto motivo, sul sistema sanzionatorio, è infine respinto: la violazione dei criteri di scelta non configura un vizio formale, ma sostanziale, con conseguente applicazione dell’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991 e del richiamato art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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