Doppia ratio decidendi e onere di impugnare entrambe le ragioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12181 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia ratio decidendi, il ricorrente per cassazione ha l’onere di impugnare entrambe le ragioni poste a fondamento della decisione, a pena di inammissibilità del ricorso. La ratio non impugnata, una volta divenuta definitiva, è idonea da sola a sostenere il decisum, con la conseguenza che le censure rivolte all’altra motivazione non possono in alcun caso produrre l’annullamento della sentenza. Ne deriva un difetto di interesse alla relativa pronuncia.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Perugia respinse l’impugnazione del lavoratore e confermò la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda volta ad accertare l’esposizione all’amianto e il conseguente diritto ai benefici contributivi previsti dall’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992.

Il lavoratore propose ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970. L’INPS resistette con controricorso. La causa fu chiamata all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza nella parte in cui aveva fissato il dies a quo del termine decadenziale al momento di presentazione della domanda amministrativa del 2003, asseritamente incompleta e dunque inidonea a dare impulso al procedimento. Secondo la tesi, il termine andava valutato solo con riferimento alla domanda del 2015.

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi. Da un lato, la Corte territoriale aveva ritenuto la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, per essere decorso il termine di tre anni e trecento giorni dal 3 giugno 2003. Dall’altro, aveva valorizzato la diversa decadenza “speciale” prevista dall’art. 47, comma 5, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, per la mancata presentazione della domanda all’INAIL.

Entrambe le argomentazioni sono idonee a sostenere la decisione. Il giudice, dopo aver aderito a una prima ragione, può esaminare e accogliere anche una seconda, allo scopo di sorreggere il decisum qualora la prima risulti erronea (Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019).

Nel caso di specie, le censure investivano solo la prima delle rationes, senza alcuna contestazione della seconda. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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