Patto di prova: legittimo il recesso dell’autista risultato positivo agli stupefacenti già nel primo giorno (Cass. lav. 2376/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2376 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 24635/2024) — Presidente Antonio Manna, Relatore Guglielmo Cinque.

Il principio di diritto

Il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione, a differenza del licenziamento soggetto alla legge n. 604 del 1966; deve però essere coerente con la causa del patto di prova, diretto a consentire a entrambe le parti di verificare la reciproca convenienza del contratto, sicché non è configurabile un valido recesso quando le modalità dell’esperimento non siano state adeguate ad accertare la capacità lavorativa. L’accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni — nella specie, la positività dell’autista alle sostanze stupefacenti, incompatibile con la guida per il trasporto pubblico — consente al datore di valutare la non convenienza del contratto anche dopo un solo giorno di prova.

Il fatto

Un lavoratore assunto come autista a tempo determinato, con patto di prova di sei mesi, era stato sottoposto il primo giorno ad analisi delle urine, risultate positive alla cannabis; sospeso e poi licenziato. Il Tribunale di Roma rigettava l’impugnativa e la Corte d’appello di Roma confermava, inquadrando il recesso nel patto di prova (recesso ad nutum) e ritenendo provata la positività nel test di conferma, oltre la soglia rilevante, avvalorata da un test privato dello stesso dipendente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. La causa del patto di prova risiede nell’interesse comune delle parti a verificare la reciproca convenienza del contratto; il recesso in prova è discrezionale ma deve consentire l’accertamento della capacità lavorativa (Cass. n. 21586/2008; n. 8934/2015; n. 31159/2018). Nella specie, l’accertata positività dell’autista agli stupefacenti — provata nel test di conferma e avvalorata dal test prodotto dallo stesso dipendente — lo rendeva inidoneo alle mansioni di autista per il trasporto pubblico, sicché la società, pur dopo un solo giorno di lavoro, aveva potuto valutare la non convenienza del contratto; diversa sarebbe stata la conclusione per un lavoratore già a tempo indeterminato, che avrebbe potuto avvalersi della procedura ex art. 124 d.P.R. n. 309/1990.

La Corte ribadisce inoltre che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto al “minimo costituzionale” (motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile), e che il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la preclusione della “doppia conforme” (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.). In dispositivo la Corte rigetta il ricorso, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Durante il periodo di prova il datore può recedere senza obbligo di motivazione, ma il recesso deve poggiare su un esperimento idoneo a valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni. Per ruoli in cui la sicurezza è centrale — come la guida nel trasporto pubblico — l’accertata inidoneità (qui la positività agli stupefacenti) giustifica il recesso anche dopo un solo giorno. La tutela rafforzata prevista per il lavoratore stabilizzato (procedura ex art. 124 d.P.R. n. 309/1990) non si estende al lavoratore in prova. Sul piano dell’impugnazione, contestare la valutazione delle prove o la mancata CTU è di regola inutile in cassazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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