Licenziamento per violazione HACCP: no a sanzione conservativa se pericolo per salute (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3927 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giusta causa di licenziamento, nozione legale a contenuto elastico, si integra in via giurisprudenziale con una clausola generale che richiede specificazione interpretativa, mentre la sua applicazione concreta è riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Il giudizio di proporzionalità della sanzione va condotto in senso accentuativo rispetto alla regola della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c., con esclusione della sussunzione nelle previsioni collettive che ricollegano a una condotta sanzioni meramente conservative. La violazione di regole cautelari igienico-sanitarie, poste a tutela della salute pubblica e presidiate da sanzione penale, integra la giusta causa ex art. 2119 c.c. e non tollera il raffronto con le ipotesi contrattuali di lieve entità.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società alberghiera con mansioni di chef, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il recesso era stato preceduto da una contestazione fondata su un’ispezione dei Carabinieri per la tutela della salute: erano stati rinvenuti alimenti congelati in modo abusivo, privi di copertura, con segni di bruciature da freddo e conservati a temperatura difforme da quella indicata in etichetta.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnativa, reputando la sanzione proporzionata al ruolo di responsabilità rivestito e alla violazione di norme cautelari anche penalmente sanzionate. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente dedusse la violazione del c.c.n.l. Turismo, sostenendo che i fatti andavano ricondotti alla previsione contrattuale che sanziona con misura conservativa gli atti pregiudizievoli all’igiene e alla sicurezza aziendale, e non a quella che commina il licenziamento senza preavviso. Con il secondo motivo censurava la motivazione per omesso esame di fatti decisivi, tra cui l’assenza di precedenti disciplinari, il carattere colposo della condotta e l’assenza di chiusura o sospensione dell’attività.
La Corte ha ricordato che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa: essa non preclude l’autonoma valutazione del giudice sull’idoneità di un grave inadempimento a ledere il vincolo fiduciario. Il potere di valutazione della proporzionalità, anche attraverso le previsioni collettive, trova fondamento nell’art. 30, comma 3, legge n. 183/2010.
Il principio subisce eccezione solo quando la previsione negoziale ricolleghi a un determinato comportamento una sanzione conservativa. In tal caso il datore non può irrogare una sanzione più grave di quella prevista dalla fonte collettiva. La Corte ha però escluso che nel caso concreto tale eccezione operi: la sentenza impugnata ha ancorato la gravità della condotta a un duplice carattere, ossia la violazione di regole cautelari di igiene e sicurezza poste a tutela di un bene primario, e il rilievo penale dell’accertamento ispettivo, sfociato in decreto penale di condanna per violazione di norme del 1962 in materia di alimenti.
La previsione contrattuale invocata dal ricorrente è stata intesa come riferita a condotte comunque di carattere lieve, non potenzialmente idonee a mettere in pericolo la salute pubblica. Quanto al secondo motivo, il vizio è stato ritenuto inammissibile: non si denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì l’errata valutazione di una serie di elementi. Il carattere colposo dell’addebito e la natura contravvenzionale del reato risultano comunque considerati dalla sentenza d’appello, che li ha giudicati inidonei a ridurre la gravità della condotta. In tale contesto l’assenza di precedenti disciplinari non assurge a elemento decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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