Litisconsorzio unitario e unitarietà del termine di impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 3926 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei processi con pluralità di parti, quando ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario), trova applicazione la regola propria delle cause inscindibili dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione. La notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e del destinatario della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare anche contro tutte le altre parti. Ove, per la scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo verso la parte che ha assunto l’iniziativa della notifica, ma anche nei confronti di tutte le altre. Ne deriva l’inammissibilità dell’appello tardivo proposto contro il conlitisconsorte che non abbia notificato la sentenza, con conseguente cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento stipulato da un pensionato con una banca, garantito da due polizze assicurative stipulate in pari data con una compagnia. Alla morte dell’obbligato principale, la coobbligata convenne in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la banca e la compagnia, chiedendo l’annullamento del finanziamento, l’accertamento della non debenza delle somme e la declaratoria di nullità delle condizioni applicate, deducendo l’inadeguatezza delle polizze e l’usurarietà degli interessi.

Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma, dichiarò inammissibile l’appello verso la compagnia perché tardivo, ma lo accolse verso la banca, dichiarando la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi per superamento del tasso soglia. La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui la banca censura la mancata estensione, anche nei propri confronti, della declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. La ricorrente sostiene che tra le parti sussista un litisconsorzio unitario o quasi necessario, con conseguente applicazione della regola dell’unitarietà del termine di impugnazione.

La Corte ritiene l’assunto fondato. Rileva che la compagnia aveva notificato la sentenza di primo grado alla coobbligata, la quale aveva proposto appello ben oltre i trenta giorni previsti dall’art. 325 cod. proc. civ. I giudici di appello avevano dichiarato l’appello inammissibile solo verso la compagnia, escludendolo verso la banca perché quest’ultima non aveva notificato la sentenza.

Secondo il Collegio, questo ragionamento è erroneo. Nei processi con pluralità di parti, quando ricorre il litisconsorzio necessario o quello processuale, la notifica della sentenza compiuta da una sola parte segna l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre. La decadenza conseguente alla scadenza del termine produce effetti verso tutte le parti, non solo verso quella che ha notificato. A sostegno richiama Cass. n. 19869/2011, Cass. n. 15234/2014, Cass. n. 985/2016, Cass. n. 14722/2018 e Cass. n. 667/2021.

Nella specie, banca e compagnia erano entrambe parti del giudizio di primo grado. Sussiste inoltre una forma di inscindibilità sostanziale, essendo stata proposta azione di accertamento negativo verso entrambe mediante deduzione del collegamento tra i due negozi. Trova applicazione il principio simul stabunt, simul cadent, per cui le vicende dell’uno si trasmettono all’altro. L’appello era dunque tardivo e inammissibile anche verso la banca.

Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure. Le spese del secondo grado e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; quelle tra banca e compagnia sono compensate in ragione dell’esito complessivo del giudizio.

Nota della Redazione

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