Lieve entità dello spaccio richiede valutazione complessiva del fatto e motivazione adeguata (Cass. pen. Sez. VII n. 29145 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, che consideri mezzi, modalità e circostanze dell’azione nonché quantità e qualità della sostanza, con riguardo al grado di purezza. Il giudice deve vagliare tutti gli elementi normativamente indicati e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi, escludendo l’attenuante quando anche un solo elemento riveli che la lesione del bene giuridico non è di lieve entità. Il percorso valutativo, così ricostruito, deve riflettersi nella motivazione della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 novembre 2025, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 4 febbraio 2025, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione: il primo in ordine all’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il secondo con riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio per cui la qualificazione del fatto come ipotesi lieve non può essere il frutto di una considerazione parziale, ma deve costituire l’approdo di una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti. I criteri propri dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 impongono di esaminare congiuntamente i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, da un lato, e la quantità e la qualità della sostanza, anche con riferimento al grado di purezza, dall’altro.

Il giudice deve quindi dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente attribuita solo ad alcuni di essi. Il riconoscimento dell’attenuante va escluso quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità. In tal senso la Corte richiama Sez. VI n. 1428 del 2017 e Sez. VI n. 39977 del 2013, che ancorano la valutazione ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

Su questa base la Corte ritiene che la decisione di merito abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al diniego della fattispecie lieve, avendo posto in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta. Il giudice di appello ha così negato la ricorrenza dell’ipotesi più lieve attribuendo a determinati elementi una rilevanza maggiore rispetto ad altri, con valutazione che la Corte reputa immune da censure.

Quanto al secondo motivo, la censura è dichiarata manifestamente infondata: la Corte di appello ha precisato che la contestata recidiva era già stata disapplicata dal primo giudice. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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