Il responsabile civile acquiescente non può essere condannato alle spese in Cassazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 7304 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile civile che rimanga acquiescente alla sentenza di merito non può essere condannato, nel successivo giudizio di legittimità promosso dal solo imputato, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, non essendo configurabile nei suoi confronti una situazione di soccombenza. L’omessa statuizione sulle spese del giudizio di appello non è emendabile con il rimedio della correzione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen., poiché implica valutazioni discrezionali sulla fondatezza delle richieste e sulla entità della liquidazione, censurabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Il procedimento di correzione, avendo natura sostanzialmente amministrativa, non dà luogo a una situazione di soccombenza e non consente la liquidazione delle spese a carico della parte non richiedente.
Il Fatto
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata l’11 giugno 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento, aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. e la rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite.
Le parti civili proponevano istanza di correzione della sentenza di legittimità, chiedendo di estendere, in via solidale, al responsabile civile la condanna alla rifusione delle spese legali del giudizio di cassazione, nonché di integrare la pronuncia della Corte territoriale che aveva omesso di specificare l’estensione dell’obbligo di pagamento anche al responsabile civile. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso, mentre il responsabile civile insisteva per il rigetto dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha rigettato l’istanza, richiamando il principio di diritto per cui non è emendabile con il rimedio previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. l’omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, trattandosi di decisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza delle richieste e sulla entità della liquidazione, suscettibili di essere censurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo aveva condannato solo l’imputato alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti civili e tale statuizione non era stata impugnata né era stata proposta istanza di correzione al giudice competente, rendendo l’istanza inammissibile per tale parte.
Quanto alla richiesta volta a correggere la sentenza di legittimità, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, in tema di spese processuali, l’acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l’impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato.
Nel caso in esame, a differenza di quanto avvenuto in grado di appello, dinanzi alla Corte di legittimità il responsabile civile non aveva presenziato né fatto pervenire conclusioni scritte, dimostrando così acquiescenza alla sentenza della Corte territoriale. La mancata partecipazione al giudizio di cassazione ha pertanto escluso la possibilità di configurarlo come parte soccombente.
Da ultimo, la Corte ha precisato che al rigetto dell’istanza non consegue la condanna alle spese, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui nei procedimenti di correzione degli errori materiali, aventi natura sostanzialmente amministrativa, non si può procedere alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente partecipi al contraddittorio opponendosi all’accoglimento dell’istanza.
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Nota della Redazione
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