Limiti dimensionali degli atti e franchigia nel contratto di assicurazione (Cass. civ. Sez. III n. 33933 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dei limiti dimensionali e delle tecniche redazionali degli atti processuali stabiliti dal d.m. Giustizia n. 110 del 2023 non comporta un’automatica sanzione di inammissibilità dell’atto. La stessa art. 46 disp. att. c.p.c. esclude che il mancato rispetto delle specifiche tecniche e dei criteri di redazione determini invalidità, lasciando al giudice la sola valutazione ai fini delle spese. L’inammissibilità resta configurabile solo quando la difformità si traduca in violazione delle regole di contenuto-forma dell’art. 366 c.p.c., compromettendo l’intelligibilità delle questioni. Quanto al merito, il superamento della franchigia costituisce fatto costitutivo della domanda: se il relativo limite è stato introdotto entro le preclusioni assertive, la sua applicazione non richiede una domanda esplicita, né va riproposta in appello se non accolta dal primo giudice.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio idrico integrato, convenuta in un giudizio risarcitorio promosso da due proprietari per i danni da infiltrazione d’acqua in un immobile, chiamava in garanzia la propria compagnia assicuratrice per essere manlevata in forza della polizza stipulata inter partes. Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 477 del 26.9.2016, accoglieva tanto la domanda risarcitoria degli attori quanto la richiesta di manleva, condannando la compagnia a rifondere all’assicurata quanto questa fosse tenuta a pagare.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 358 del 26.9.2023, rigettava il gravame della compagnia e confermava la decisione di primo grado, compensando le spese. Proponeva allora ricorso per cassazione la compagnia, articolato in sei motivi; resisteva con controricorso la società assicurata, mentre gli altri intimati non svolgevano difese. La Sezione, ravvisata la rilevanza nomofilattica della questione relativa all’applicazione del d.m. n. 110 del 2023, rinviava alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione delle indicazioni del d.m. n. 110 del 2023, essendo l’atto composto da quarantaquattro pagine prive di sintesi. Il Collegio ritiene che la disciplina secondaria non preveda alcuna sanzione processuale per gli atti non conformi, né avrebbe potuto introdurla, poiché la materia del processo è riservata alla fonte primaria in forza dell’art. 111, comma 1, Cost.
La stessa norma legislativa da cui deriva il decreto ministeriale, cioè l’art. 46 disp. att. c.p.c., sancisce espressamente che il mancato rispetto delle specifiche tecniche e dei criteri di redazione non comporta invalidità, ma può essere valutato ai fini della decisione sulle spese. La Corte richiama il decreto n. 28521 del 6 novembre 2024 della Prima Presidente e la pronuncia Cass. Sez. I n. 27552 del 2025, che hanno escluso l’invalidità degli atti non conformi. Residua la rigorosa verifica dei requisiti dell’art. 366 c.p.c., nella formulazione risultante dal d.lgs. n. 149 del 2022: l’inammissibilità può essere dichiarata solo quando il difetto di sinteticità pregiudichi l’intelligibilità delle questioni e la specificità delle censure. Nel caso concreto, nonostante qualche ridondanza, il ricorso resta complessivamente comprensibile: l’eccezione preliminare è disattesa.
Nel merito, il primo motivo denuncia error in procedendo per avere la Corte territoriale qualificato come domanda nuova la contestazione sull’operatività temporale della garanzia. Il motivo è infondato: la questione del mancato pagamento del premio era stata introdotta in termini generici e meramente ipotetici, con l’uso del condizionale, e sempre in funzione della presunta mancata prova della data del sinistro. Manca dunque una specifica, chiara e univoca eccezione, senza che occorra stabilire se essa sia in senso stretto o in senso lato.
Il quarto motivo è rigettato: la clausola che prevede il risarcimento per danni causati da “fatto accidentale” non esclude i fatti colposi, poiché ciò renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio. Il “fatto accidentale” va inteso come fatto non doloso, quindi anche colposo, secondo il consolidato orientamento di Cass. Sez. VI-3 n. 23762 del 2022. La clausola di esclusione “3.F” riguarda i danni subiti da acque, terreni o colture, non quelli causati da infiltrazioni d’acqua.
Il quinto motivo è fondato. La Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata reiterazione della richiesta di detrazione della franchigia al momento della precisazione delle conclusioni impedisse la sua trattazione in appello. Al contrario, secondo Cass. Sez. III n. 30524 del 2019, il superamento della franchigia è fatto costitutivo della domanda: una volta introdotto entro le preclusioni assertive, non richiede domanda esplicita né riproposizione in appello. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese; assorbiti il secondo e il sesto motivo.
Nota della Redazione
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