Ordinanza ex art. 669-duodecies non caduca il titolo esecutivo cautelare (Cass. civ. Sez. III n. 33934 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza resa ai sensi dell’art. 669-duodecies cod. proc. civ. in sede di attuazione di un provvedimento cautelare innominato non caduca il titolo esecutivo costituito dall’ordinanza da attuare, rilevando soltanto ai fini dell’attuazione di quest’ultima. Essa non possiede alcuna efficacia di giudicato, incompatibile con qualsiasi provvedimento cautelare di attuazione, quanto alle condizioni di fatto in quella sede riscontrate. Nella misura di coercizione indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ., il creditore è tenuto ad allegare e provare il fatto costitutivo; ove si tratti di ritardo, l’onere di provare la ritualità dell’ottemperanza al comando sanzionato grava sull’opponente, di cui il creditore allega l’inadempimento.
Il Fatto
Una società aveva proposto opposizione preventiva all’esecuzione, nelle forme dell’opposizione a precetto, contro l’esecuzione intrapresa o preannunciata nei suoi confronti da altra società in forza di un’ordinanza cautelare innominata emessa ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., contenente anche la condanna prevista dall’art. 614-bis cod. proc. civ. al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nello sgombero di un cantiere dai materiali.
Il reclamo avverso l’ordinanza cautelare era stato rigettato dal Tribunale, in composizione collegiale. La creditrice aveva poi ottenuto i provvedimenti di attuazione. La fase sommariva dell’opposizione si era conclusa con il rigetto dell’istanza di sospensione, e il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione improcedibile. La Corte d’appello di Brescia ha accolto il motivo sull’procedibilità ma ha rigettato l’opposizione nel merito. Ricorre per cassazione la società opponente con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Il fulcro del ricorso è l’assunto secondo cui l’ordinanza ex art. 669-duodecies cod. proc. civ., intervenuta dopo l’ordinanza cautelare, l’avrebbe caducata, sicché l’esecuzione sarebbe stata avviata in mancanza di titolo esecutivo. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, perché il testo di quel provvedimento non è riportato nel ricorso; nel merito lo ritiene comunque infondato, poiché il giudice monocratico, in sede di attuazione, si era limitato a dare atto dell’asportazione dei materiali e aveva ribadito, per il resto, gli ordini, compresa la condanna ex art. 614-bis cod. proc. civ..
Gli argomenti sulla pretesa caducazione e sul preteso giudicato formatosi sul provvedimento di attuazione sono respinti con la stessa ratio: la società non costruisce alcuna critica in diritto, ma si contrappone in via apodittica alle risultanze di causa sulla permanenza dell’efficacia della condanna ex art. 614-bis cod. proc. civ., rimasta integra.
Il quarto motivo, sul preteso affidamento dei giudici d’appello all’opinione del giudice dell’esecuzione, è dichiarato carente di specificità. Il quinto, sulla omessa pronuncia e sul mancato esame delle istanze istruttorie, è inammissibile: la Corte d’appello ha reso una motivazione ampiamente superiore al minimo costituzionale, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. U n. 8053 del 07.04.2014; Cass. n. 21257 dell’08.10.2014), e le istanze non sono in alcun modo riportate nel ricorso.
Quanto al settimo motivo, sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ribadisce che tale censura è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove, sindacabile entro i ristretti limiti dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 13395 del 29.05.2018; Cass. n. 15107 del 17.06.2013). Gli ultimi due motivi, sull’omesso esame di fatti decisivi, sono inammissibili perché si appuntano su un provvedimento giurisdizionale e su istanze già escluse dal merito.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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