Inammissibile il ricorso che non espone le ragioni della decisione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 28404 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., quando non riporta il contenuto e le motivazioni della sentenza impugnata, così da non consentire alla Corte di legittimità di conoscere le rationes decidendi senza attingere agli atti del giudizio. Il requisito di contenuto-forma deve essere assolto con il ricorso e non può ricavarsi da altri atti, poiché la causa di inammissibilità non è trattata come nullità soggetta al criterio del raggiungimento dello scopo. Se la sentenza si fonda su distinte ragioni, ciascuna idonea a sorreggerla, l’impugnazione che ne aggredisce solo alcune determina l’inammissibilità del gravame per il giudicato formatosi sulle rationes non censurate. Il motivo che non identifica la motivazione criticata e non ne coglie il significato è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente e una società a responsabilità limitata convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, una società di assicurazioni. Deducevano di avere svolto attività di broker assicurativo tra il 2002 e il 2007, come intermediazione tra i clienti e la convenuta, agente di una compagnia. Chiedevano il riconoscimento del diritto a un compenso provvigionale, da determinarsi, in mancanza di accordi, sulla base degli usi vigenti.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello della società, già cancellata dal registro delle imprese, e rigettava nel merito quello della ricorrente. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto rileva la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: l’atto non riporta il contenuto e le motivazioni della decisione impugnata, se non in minima parte, risultando inidoneo a consentire alla Corte di avere contezza delle rationes decidendi senza attingere agli atti. Il requisito di contenuto-forma deve essere assolto con il ricorso e non può desumersi dalla sentenza o dal controricorso.
La Corte ricorda che la sentenza d’appello si fondava su distinte argomentazioni, ciascuna idonea a sorreggerla: l’esclusione di un accordo negoziale tra le parti; l’esclusione della configurabilità della mediazione, per la diversità dei rapporti e la carenza del requisito di imparzialità; l’insussistenza di un arricchimento ex art. 2041 c.c.; la carenza di allegazione e prova del quantum debeatur. Il ricorso aggredisce solo alcune di tali ragioni, lasciando le altre non incise: su di esse si forma il giudicato, con conseguente inammissibilità del gravame.
Il primo motivo è comunque inammissibile perché assume a oggetto di critica brevi periodi costituenti solo le premesse della motivazione, senza identificare la parte che sarebbe incorsa nella violazione denunciata. La Corte esclude inoltre che il giudice d’appello abbia applicato il Codice delle Assicurazioni, non menzionato nella sentenza: i riferimenti alla carenza di base negoziale non indicano l’esigenza di un previo contratto col broker, ma l’impossibilità di ricondurre la pretesa a una fattispecie negoziale.
Il secondo motivo è lacunoso rispetto all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., mancando una compiuta esposizione degli atti introduttivi, e non evidenzia la violazione dell’art. 167 c.p.c., poiché il giudice d’appello si riferisce piuttosto alla mancanza di una contestazione specifica. Il terzo motivo è palesemente inammissibile: in presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.. Segue la condanna della ricorrente alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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