Travisamento della prova documentale: il deposito telematico non basta, serve l’acquisizione al fascicolo (Cass. pen. 21983/2026)
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 21983 dell’11 dicembre 2025, depositata il 15 giugno 2026 (R.G.N. 31320/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Aldo Aceto.
Il principio di diritto
Chi deduce in cassazione il travisamento di una prova documentale ha l’onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso (che vale anche dopo l’art. 165-bis disp. att. c.p.p.), di dare prova dell’effettiva acquisizione dell’atto al fascicolo del dibattimento. Il mero deposito telematico non è sufficiente: la prova, pur depositata, deve essere ammessa (art. 495 c.p.p.), poiché il travisamento presuppone un vizio percettivo su una prova comunque entrata nel patrimonio conoscitivo del giudice.
Il fatto
Il Tribunale di Como condannava il datore di lavoro (2.000 euro di ammenda) per il reato di cui agli artt. 55, comma 3, e 28, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 81/2008: a seguito dell’installazione di una “linea vita”, non aveva redatto una procedura per il suo utilizzo in sicurezza, completa di piano di emergenza, e il DVR non era stato integrato. Il ricorso deduceva, con unico motivo, il travisamento della prova per l’omesso esame del DVR e dei documenti difensivi, che avrebbero dimostrato l’esistenza di una procedura operativa già prima dell’accertamento.
La motivazione
Quando si deduce il travisamento della prova documentale, il principio di autosufficienza impone al ricorrente di: identificare l’atto travisato; indicare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza; provarne la verità e l’effettiva esistenza agli atti; spiegare perché l’atto comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 2, n. 20677/2017; Sez. 6, n. 45036/2010). L’onere vale anche dopo l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p. Nel caso, il ricorrente lamentava il travisamento di documenti asseritamente depositati tramite portale telematico, ma non provava né il deposito né l’acquisizione al fascicolo del dibattimento, non avendo allegato il verbale d’udienza attestante la loro produzione. Il deposito telematico non prova il travisamento: la prova, pur depositata, deve essere ammessa ex art. 495 c.p.p., rendendo inammissibilmente fattuali le deduzioni.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento oltre il massimo edittale ex art. 616 c.p.p. (l. n. 103/2017), viste le ragioni dell’inammissibilità.
Implicazioni pratiche
Per far valere il travisamento della prova documentale in cassazione non basta che il documento sia stato depositato, neppure telematicamente: occorre dimostrare che è stato ammesso e acquisito al fascicolo del dibattimento, allegando o indicando il verbale d’udienza. È un onere di autosufficienza rigoroso, la cui violazione conduce all’inammissibilità e a una sanzione pecuniaria aggravata. L’avvertenza è concreta per chi deposita prove sui portali telematici: il caricamento non equivale all’acquisizione processuale.
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