Litisconsorzio necessario e integrazione volontaria del contraddittorio ad opera della parte (Cass. civ. Sez. III n. 18340 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel litisconsorzio necessario, quando non tutti i litisconsorti siano stati evocati in giudizio ma almeno uno lo sia stato, deve dispersi l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. Il fatto che l’integrazione sia effettuata direttamente dalla parte attrice, appena appresa la sopravvenienza che la rende necessaria, non integra violazione della norma: il giudice non è titolare di alcuna discrezionalità, essendo obbligato a disporre ciò che la parte ha già spontaneamente realizzato, secondo la ratio dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. È inammissibile, perché palesemente fattuale, la censura che contesti nel merito la sussistenza dei requisiti della domanda pauliana e della scientia damni attraverso la mera prospettazione di elementi di fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6843/2020, accoglieva la domanda pauliana proposta dalla compagnia assicuratrice in ordine a una compravendita immobiliare conclusa nel giugno 2013 tra un’alienante e un’acquirente. L’alienante proponeva appello principale; l’erede dell’acquirente, deceduta nelle more, proponeva appello incidentale; la compagnia resisteva. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 278/2023, rigettava entrambi gli appelli.
L’erede dell’acquirente ha proposto ricorso principale articolato in cinque motivi; l’alienante ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, anch’esso di cinque motivi; la compagnia si è difesa con controricorso. La questione centrale concerne la validità dell’integrazione del contraddittorio operata in primo grado dopo il decesso di una litisconsorte necessaria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 102, 291, 302 e 303 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.: la notificazione della citazione di primo grado a destinataria già deceduta sarebbe giuridicamente inesistente e, come tale, insanabile, con travolgimento dell’intero procedimento.
La Corte respinge la censura. In ipotesi di litisconsorzio necessario, quando non si sia evocato in giudizio uno o più litisconsorti ma almeno uno sia stato chiamato, l’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. impone l’integrazione del contraddittorio. Il giudice non gode di alcuna discrezionalità di scelta: egli è obbligato a disporre quanto la parte abbia già spontaneamente realizzato, in coerenza con la ratio dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. L’iniziativa autonoma dell’attrice, attivata appena appreso il decesso, non viola dunque la norma processuale richiamata.
Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione “perplessa ovvero solo apparente” in ordine ai presupposti dell’art. 2901 cod. c.c. La Corte rileva che la censura scende su un piano direttamente fattuale, ma resta entro i limiti di ammissibilità del vizio di motivazione: nel merito è infondata, risultando la motivazione della sentenza impugnata ictu oculi costituzionalmente sufficiente.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e il quinto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta non provata sussistenza della partecipatio fraudis e della scientia damni. Entrambi sono dichiarati inammissibili, perché si sostanziano nella mera riproposizione di elementi fattuali, per di più non decisivi, integrando una censura di merito.
I primi tre motivi del ricorso incidentale sono sostanzialmente analoghi a quelli del ricorso principale, con conseguente richiamo alle argomentazioni già svolte. Il quarto e il quinto motivo, pur richiamando gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e l’art. 2901 cod. civ., sono parimenti qualificati come palesemente fattuali e dichiarati inammissibili. Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese quanto alle ricorrenti e loro condanna solidale al pagamento delle spese in favore della controricorrente società, liquidate in complessivi euro 3.200,00. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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