Maltrattamenti in famiglia: la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale (art. 34 c.p.) deve avere durata pari al doppio della pena principale (Cass. pen. n. 33707/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 33707/2025, udienza pubblica del 4 luglio 2025, R.G.N. 14356/2025. Presidente Gaetano De Amicis, Relatrice Maria Sabina Vigna. La Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
Il principio di diritto
In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l’affermazione di responsabilità dell’imputato, non necessitando di riscontri esterni, salva la valutazione della loro attendibilità, che costituisce questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e priva di manifeste contraddizioni. La pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 34 c.p.) deve avere durata pari al doppio della pena principale inflitta, con conseguente illegittimità della statuizione che la determini in misura superiore.
Il fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per il delitto di maltrattamenti contro familiari (art. 572, secondo comma, c.p.) in due anni di reclusione, confermando la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale già applicata dal primo giudice e la condanna al risarcimento in favore della parte civile. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, contestando la sussistenza del reato e delle aggravanti, nonché la durata della pena accessoria applicata.
La motivazione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi. L’affermazione di responsabilità era stata correttamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e non necessitanti di riscontri esterni, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e trovava comunque conferma negli elementi acquisiti; la valutazione di attendibilità è questione di fatto non sindacabile in cassazione in assenza di manifeste contraddizioni. I motivi sulla sussistenza del reato e delle aggravanti erano articolati in fatto e generici. La Corte ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: l’art. 34 c.p. prevede che la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale abbia durata pari al doppio della pena principale, mentre la Corte d’appello, dopo aver ridotto la pena principale, aveva confermato la pena accessoria in misura superiore a quella consentita dalla legge.
Esito: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, rideterminandola in misura conforme all’art. 34 c.p., e dichiara inammissibile nel resto il ricorso, con condanna dell’imputato alle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Implicazioni pratiche
La decisione richiama due punti fermi. Sul piano probatorio, nei reati di maltrattamenti la testimonianza della persona offesa può fondare la condanna anche senza riscontri esterni, salva la verifica dell’attendibilità, rimessa al giudice di merito. Sul piano sanzionatorio, la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale è ancorata per legge a un preciso rapporto con la pena principale (il doppio, ex art. 34 c.p.): una sua determinazione in misura superiore integra una pena illegale, rilevabile e correggibile anche in sede di legittimità.