Patteggiamento e reati tributari: la confisca obbligatoria ex art. 12-bis va applicata sull’intero profitto (Cass. pen. 5437/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 5437 dell’11 febbraio 2026 (ud. 22 ottobre 2025 — R.G.N. 23868/2025) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Cinzia Vergine (motivazione semplificata).
Il principio di diritto
“In tema di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria”.
Il fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste applicava, ex art. 444 e ss. c.p.p., la pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), commesso mediante bonifici con causale “prestito infruttifero” le cui somme venivano retrocesse in contanti, vaglia circolari trattenuti e non incassati e prelievi di contante, così sottraendo alla riscossione la somma di euro 116.000. Il giudice disponeva la confisca delle somme in sequestro (indicate dal Procuratore generale in euro 61.700) e il loro versamento all’erario. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
È ammissibile il ricorso del pubblico ministero ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro l’omessa applicazione della confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, poiché l’omissione determina un’illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti al reato. Nel merito il ricorso è fondato: il giudice si è limitato a disporre la confisca di quanto in sequestro, omettendo di applicare la confisca obbligatoria — diretta o per equivalente — previa individuazione del profitto o prezzo del reato, e per un importo di gran lunga inferiore al profitto indicato in imputazione (euro 116.000). La confisca ex art. 12-bis è obbligatoria per l’intero profitto; l’accordo delle parti ex art. 444, comma 2, c.p.p. è configurabile solo in tema di confisca facoltativa, non di quella obbligatoria.
Esito: la Corte accoglie il ricorso del Procuratore generale e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Implicazioni pratiche
Nel patteggiamento per reati tributari la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è obbligatoria e va commisurata all’intero profitto o prezzo del reato: limitarla a quanto in sequestro, se inferiore, genera un’illegalità quantitativa che il pubblico ministero può denunciare ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L’accordo delle parti ex art. 444, comma 2, c.p.p. può incidere solo sulla confisca facoltativa. Sul piano operativo: in sede di accordo occorre quantificare correttamente il profitto, perché il giudice non può ridurre la confisca obbligatoria; per l’accusa è uno strumento di controllo sulla completezza delle statuizioni patrimoniali della sentenza di applicazione della pena.
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