Mancata parificazione del rendiconto regionale per sottostima del disavanzo e fondi irregolari (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 155 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decisione di mancata parificazione del rendiconto regionale presuppone il superamento di una soglia qualitativa e quantitativa di rilevanza delle criticità contabili, non essendo sufficiente il generico riscontro di irregolarità o di scostamenti. Integra non parifica la grave sottostima del disavanzo da ripianare, idonea a produrre un surrettizio ampliamento della capacità di spesa in violazione del principio di continuità dei bilanci. Costituisce ulteriore ragione di non parifica l’impiego di risorse vincolate del perimetro sanitario per finalità estranee ai LEA, nonché la mancata contabilizzazione di fatture ricevute e non contestate e l’erronea quantificazione degli accantonamenti. La parifica parziale è ammissibile solo quando le eccezioni non investano le voci “portanti” del rendiconto e non ne travolgano la tenuta complessiva.
Il Fatto
La Regione Molise ha approvato con legge il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022, adottando a monte la proposta di rendiconto con deliberazione di Giunta. La Sezione regionale di controllo ha avviato il giudizio di parificazione, nel quale la Procura regionale e la stessa Sezione hanno prospettato plurime criticità contabili.
Il procedimento è stato segnato da una vicenda complessa: l’approvazione consiliare del rendiconto è intervenuta prima del compimento della fase istruttoria, determinando la sospensione del giudizio e la successiva abrogazione della legge di rendiconto. Le questioni relative all’esercizio 2021, già oggetto di rimessione alla Corte costituzionale, si sono intrecciate con quelle del 2022, fino alla separazione dei giudizi e alla definizione del procedimento sull’esercizio 2022 con l’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il processo di determinazione del saldo di amministrazione muovendo dal principio di continuità dei bilanci, quale specificazione dell’equilibrio tendenziale di cui all’art. 81 Cost. L’erronea rappresentazione della situazione finanziaria al 31 dicembre 2021 si è riverberata sul ciclo di bilancio 2022, perché la Regione ha iscritto quote di disavanzo inferiori a quelle dovute.
Sul piano quantitativo, il Collegio accerta che in luogo degli euro 19.644.229,24 iscritti avrebbe dovuto computarsi un disavanzo da ripianare di euro 131.625.530,98, con conseguente non regolarità della gestione complessiva della spesa per il surrettizio ampliamento degli stanziamenti. La mancata previsione di quote adeguate ha, infatti, consentito spese altrimenti non autorizzabili.
La Sezione censura poi il finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale mediante risorse del perimetro sanitario. L’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 impone l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite sanitarie; la Regione, sottoposta a piano di rientro, non può destinare risorse vincolate ai LEA a finanziare prestazioni ulteriori o soggetti estranei al servizio sanitario. I trasferimenti annuali di euro 6.000.000,00, disposti con decreti commissariali in contrasto con la stessa legge regionale di finanziamento dell’Agenzia e quantificati in misura forfettaria, risultano non regolari.
Quanto agli accantonamenti, il Collegio rileva il contrasto tra il fondo residui perenti iscritto nel rendiconto 2022 e l’importo rideterminato nel rendiconto 2021, l’omesso accantonamento per i rischi connessi agli obblighi di concorso negli oneri dei consorzi di bonifica, quantificato in almeno euro 11.000.000,00, e la mancata evidenza contabile di fatture pervenute nel 2022, non contestate né impegnate, per euro 30.827.869,37.
Richiamata la giurisprudenza contabile e costituzionale sulla parifica parziale, la Sezione conclude che, per estensione e gravità, le criticità investono voci portanti del rendiconto e ne travolgono la tenuta complessiva. Il saldo negativo di amministrazione, pari a euro 562.612.396,20, appare suscettibile di peggioramento fino a circa ottantacinque milioni di euro. Il rendiconto non è pertanto parificato, restando salva la facoltà della Regione di modificare lo schema nel rispetto dei principi contabili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.