Indennità accessorie alla pensione privilegiata: competenza INPS e pregiudiziale amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 87 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la c.d. pregiudiziale amministrativa costituisce elemento ineludibile: ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso è inammissibile quando propone domande sulle quali l’amministrazione non sia stata previamente chiamata a provvedere, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notifica di un formale atto di diffida. La competenza a riconoscere e liquidare le indennità accessorie connesse alla pensione privilegiata spetta all’INPS, e non al Ministero della Difesa, dopo il passaggio delle funzioni pensionistiche dall’INPDAP all’Ente previdenziale: il riferimento dell’art. 3 della legge n. 111/1984 alla “competente autorità militare” va contestualizzato all’assetto delle competenze vigente all’epoca di entrata in vigore della norma. Il beneficio dell’assegno di integrazione in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare è subordinato alla sola domanda dell’interessato e non richiede ulteriori accertamenti.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio ascritta alla Categoria 1^ Tabella E lett. A n. 2, ha presentato all’INPS istanza di liquidazione di pensione privilegiata e di riconoscimento delle indennità accessorie. L’Ente ha manifestato la volontà di non riconoscere quanto richiesto.

Il lavoratore ha quindi agito davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alle due integrazioni dell’indennità di assistenza e accompagnamento in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, all’indennità una tantum e all’indennità speciale mensile per le cure fisioterapiche e la dotazione di attrezzature tecniche. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’improponibilità dell’azione per mancanza di domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il giudizio verte sull’accertamento del diritto del ricorrente alle integrazioni dell’indennità di assistenza e accompagnamento e alle indennità accessorie. La Corte richiama l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. e la giurisprudenza contabile secondo cui la pregiudiziale amministrativa presidia la ripartizione delle competenze, evitando che il giudice si sostituisca all’amministrazione su profili non previamente esaminati.

Su questa base il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa all’indennità una tantum e all’indennità speciale mensile degli artt. 1 e 2 della legge n. 19/1980: il ricorrente non ha dato prova di avere notificato all’amministrazione la previa diffida a provvedere, non avendo depositato l’atto che nel ricorso si assumeva formalizzato nel marzo 2024. La documentazione successivamente prodotta riguarda, in realtà, altra provvidenza.

Quanto alla restante domanda, la Corte ritiene infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Il richiamo dell’art. 3 della legge n. 111/1984 alla “competente autorità militare” va contestualizzato all’assetto delle competenze vigente all’epoca della norma. Il beneficio è subordinato alla sola manifestazione di volontà dell’interessato e non richiede ulteriori accertamenti, restando rimessa alla disponibilità dell’invalido la facoltà di ottenere l’indennità sostitutiva.

La Corte valorizza inoltre la nota con cui il Ministero della Difesa ha trasmesso all’INPS, per competenza, l’istanza dell’interessato. Nel merito, dalla documentazione risulta il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla Categoria 1^ Tabella E lett. A n. 2 e la presentazione della domanda, presupposto necessario della provvidenza.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla liquidazione dell’indennità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 111/1984, nella misura di legge da determinarsi a cura dell’INPS, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, rivalutazione monetaria. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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