Nesso causale non provato: rigetto della pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 10 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria del militare, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, spetta al ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto, compreso il nesso causale tra infermità e fatti di servizio, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ha natura ed efficacia endoprocedimentale e non è vincolante per il giudice, ma la sua valutazione è immune da vizi logici quando la stessa documentazione prodotta dal ricorrente si rivela contraddittoria rispetto alla riconducibilità della patologia al servizio. La mancanza di riscontri documentali su condizioni di particolare disagio e la distanza temporale tra gli episodi dedotti e la diagnosi formale precludono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Non vi è luogo a disporre consulenza tecnica d’ufficio quando il quadro probatorio non dimostra la riconducibilità della patologia al servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare della Marina e transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per la patologia “disturbo depressivo in trattamento psicofarmacologico, in pregresso disturbo dell’adattamento”. Il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio quasi esclusivamente a bordo di unità navali con turni usuranti, di aver vissuto episodi traumatici in servizio e di aver ricevuto diagnosi di patologie con sintomatologia post-traumatica.

Il Ministero della difesa, con decreto n. 2715 del 13 giugno 2023, ha rigettato l’istanza per intempestività della domanda e mancanza di causa di servizio, sulla base del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del 30 maggio 2023. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto ministeriale, il parere del Comitato e il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di pensione presentata all’INPS.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della difesa. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, c.g.c., i giudizi in materia pensionistica sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorso, volto al conseguimento della pensione privilegiata, rientra nel perimetro della giurisdizione contabile, che non viene eradicata dalla eventualità che il ricorrente possa far valere gli accertamenti anche ad altri fini.

La Corte ha inoltre rigettato l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendo che tale Ministero sia privo di legittimazione passiva. Il Comitato di verifica delle cause di servizio è un organo chiamato a emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale, non direttamente lesiva, come già affermato dalla giurisprudenza contabile.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui al militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A spetta la pensione. Ha ribadito che grava sul ricorrente l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, sulla base del principio dell’art. 2697 c.c.

Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che non è contestata l’esistenza della patologia, ma non emergono dagli atti elementi che ne comprovino l’attribuibilità a causa di servizio. Una malattia psicologica è stata diagnosticata formalmente solamente nel 2020, a distanza di diversi anni dagli episodi riferiti. Non sono state prodotte evidenze in relazione alle asserite condizioni di particolare disagio a bordo. L’episodio relativo all’esposizione a missile è risalente nel tempo e non risulta eziologicamente correlabile alla malattia. L’esito positivo delle visite mediche condotte fin dal 2016 conforta il personale monitorato per l’esposizione all’amianto.

La Corte ha inoltre osservato che la stessa documentazione medica depositata dal ricorrente, in un caso, ipotizza che la patologia sia stata ingenerata da fattori estranei al servizio, individuando in un evento extralavorativo anche la possibile causa scatenante. Il quadro probatorio offerto dal ricorrente si appalesa, dunque, contraddittorio rispetto alla riconducibilità della patologia al servizio.

Pertanto, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici il parere del Comitato di verifica, secondo cui l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Alla luce dei principi della domanda e della disponibilità delle fonti di prova, non vi è luogo a disporre consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’INPS, liquidate in euro 500,00 onnicomprensivi, e compensazione nei confronti del Ministero della difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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