Aggravante di agevolazione mafiosa per il sostentamento del detenuto (Cass. pen. Sez. 3 n. 4331 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. la condotta di chi commette il reato fine al dichiarato scopo di agevolare l’attività della consorteria mafiosa, garantendo un periodico sostentamento finanziario a un suo appartenente durante il regime di detenzione. L’aggravante in questione può manifestarsi sia nella forma del metodo mafioso sia in quella della agevolazione mafiosa, che ricorre quando l’illecito sia funzionale alle esigenze economiche dell’associazione. È altresì principio consolidato che l’interpretazione delle conversazioni intercettate, ove non totalmente priva di logica, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 513-bis cod. pen., aggravato ai sensi della legge n. 203/1991. All’imputato era contestato di aver costretto, con violenza e minaccia, avvalendosi dell’assoggettamento omertoso della famiglia mafiosa egemone sul territorio, un esercente l’attività di ristorazione ambulante ad allontanarsi dal luogo ove svolgeva abitualmente il proprio commercio.
La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il vizio di motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 194 cod. proc. pen. e 513-bis cod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Con riferimento ai primi due motivi, esaminati congiuntamente, il Collegio ha osservato che la censura relativa alla sussistenza del reato aveva un contenuto sostanzialmente rivalutativo del compendio probatorio, non consentito in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva infatti plausibilmente desunto dall’ampio corredo istruttorio sia la sussistenza di condotte dal contenuto palesemente intimidatorio sia la vicinanza tra l’imputato e gli esponenti di una famiglia mafiosa, evidenziata anche dalla circostanza che il ricorrente si era rivolto a uno di essi per appianare i contrasti con la persona offesa.
Quanto alla dedotta illogicità nell’interpretazione delle conversazioni intercettate, la Corte ha richiamato il principio per cui, ove non si tratti di una ricostruzione totalmente priva di logica, l’interpretazione dei dialoghi captati è operazione riservata al giudice di merito e non deducibile davanti alla Cassazione (Sez. III, n. 44938 del 2021).
Sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il Collegio ha precisato che essa può concretizzarsi sia nell’adozione del metodo mafioso sia nella agevolazione mafiosa. Quest’ultima forma ricorre quando il reato sia stato realizzato al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso: nella specie, l’ingiunzione ad allontanarsi mirava a consentire all’imputato di conseguire un maggior utile per sostenere le spese che un soggetto aderente alla famiglia mafiosa doveva affrontare a causa del regime carcerario. La Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo sulla integrazione dell’aggravante in caso di periodico sostentamento finanziario di un appartenente alla consorteria durante la detenzione (Sez. VI, n. 19362 del 2020; Sez. I, n. 17524 del 2009).
Infine, in ordine al terzo motivo, la Corte ha ritenuto non deducibile la richiesta di attenuanti generiche basata sulla presunta incertezza del contributo materiale dell’imputato, rilevando che tale circostanza avrebbe al più giustificato l’assoluzione, non certo una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La pena, ridotta in appello e contenuta entro il medio edittale, non necessitava di specifica motivazione, essendo stata adeguatamente giustificata la determinazione con riferimento alla pervicacia criminale dimostrata dall’imputato.
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