Mandato di arresto europeo: radicamento frammentario non giustifica il rifiuto (Cass. pen. Sez. II n. 4818 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini del rifiuto della consegna per lo stabile radicamento nel territorio nazionale, la corte di appello deve indicare gli indici rivelatori previsti dall’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 e i relativi criteri di valutazione, a pena di nullità. Il requisito della residenza o dimora continuativa per almeno cinque anni presuppone un radicamento reale e non estemporaneo, desumibile da una serie di indici, tra cui la continuità temporale, la distanza dal reato e la fissazione stabile degli interessi lavorativi e familiari. La valutazione di merito che escluda il radicamento sulla base della frammentarietà dei periodi documentati non è censurabile in cassazione quando risulta plausibile e non affetta da violazione di legge.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria romena in esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva per reati di guida senza patente, uno dei quali commesso in stato di ebbrezza. La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, ha disposto la consegna del prevenuto all’Autorità richiedente, escludendo il presupposto del radicamento continuativo in Italia da oltre cinque anni.

Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 18-bis legge n. 69/2005 e vizio di motivazione: la corte territoriale avrebbe nuovamente valutato in modo frammentario la documentazione attestante la presenza lavorativa e abitativa in Italia, senza dare seguito alle indicazioni della sentenza rescindente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005 consente alla corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di chi risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni in Italia, sempre che disponga l’esecuzione della pena nel territorio nazionale. Su tali basi, la Sez. 6 n. 41 del 2023 ha precisato che il giudice è tenuto, a pena di nullità, a indicare gli specifici indici rivelatori e i criteri di valutazione, restando il mancato apprezzamento di uno di essi sindacabile come violazione di legge.

Applicando tali parametri, la Corte rileva che la corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi emersi, ritenendo inidonee le certificazioni INPS, che attestano una presenza lavorativa solo per periodi limitati e discontinui. Quanto alla dimora, essa è risultata univoca solo a far data dal novembre 2023, mentre per i periodi precedenti le risultanze sono apparse discontinue o di contenuto incerto. Assume rilievo anche la commissione dei reati in territorio romeno, alla guida di un veicolo con targa straniera, confermata da una testimonianza raccolta nel processo di origine.

La Corte richiama quindi la Sez. 6 n. 19389 del 2020, secondo cui la nozione di residenza presuppone un radicamento reale e non estemporaneo, desumibile da indici quali la legalità della presenza, la continuità e stabilità temporale, la distanza dal reato e la fissazione consolidata degli interessi lavorativi, familiari e affettivi.

Ne consegue che la corte di appello ha adeguatamente assolto al compito demandatole dalla sentenza rescindente, superando il vizio di omessa valutazione. Le doglianze difensive investono il merito della motivazione, senza prospettare mancanze riconducibili ai vizi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., richiamati dall’art. 22, comma 1, legge n. 69/2005. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti dell’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *