Daspo e memoria via pec: onere di provare l’avvenuta ricezione (Cass. pen. Sez. III n. 11185 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del provvedimento di Daspo, è consentito l’invio della memoria difensiva con modalità diverse dal deposito cartaceo, purché sia assicurata la tempestiva sottoposizione dell’atto al giudice procedente. Grava sul difensore l’onere di assicurarsi dell’avvenuta ricezione della memoria e di dimostrare, in sede di impugnazione, la messa a conoscenza dell’atto presso il giudice competente per la convalida. La mera deduzione dell’avvenuto invio a mezzo posta elettronica certificata, priva dell’indicazione degli elementi da cui desumere il buon esito della trasmissione, non è sufficiente a integrare la violazione di legge o il vizio di motivazione del provvedimento che abbia attestato il mancato deposito delle memorie.
Il Fatto
Con ordinanza del 4 ottobre 2024 il Gip presso il Tribunale di Roma convalidava il provvedimento con cui il Questore di Roma aveva imposto al ricorrente, per la durata di cinque anni, il divieto di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea, con l’ulteriore prescrizione di presentarsi presso gli uffici della Questura mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo degli incontri disputati dalla squadra di riferimento. Il provvedimento traeva origine dalla partecipazione del ricorrente ai disordini verificatisi il 18 aprile 2024 in occasione di un incontro di calcio valevole per una competizione internazionale, disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma.
Avverso l’ordinanza di convalida il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa valutazione della memoria difensiva che assumeva di aver inviato all’ufficio del Gip tramite pec. Il giudice aveva invece attestato di aver preso atto del mancato deposito di memorie dell’interessato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dalla constatazione che il giudice aveva esplicitamente affermato di aver verificato l’assenza di invio delle memorie, all’esito di controlli sul portale e sulle pec effettuate dalla cancelleria. Di fronte a tale affermazione, il ricorrente si è limitato a dedurre di aver regolarmente effettuato l’invio, senza illustrare gli elementi dai quali sarebbe desumibile il buon esito della trasmissione.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui grava sul difensore l’onere di assicurarsi dell’avvenuta ricezione dell’atto e di dimostrare, in sede di impugnazione, la messa a conoscenza dello stesso presso il giudice competente per la convalida (Sez. 3, n. 10128 del 2020). Pur essendo consentito l’invio della memoria con modalità diverse dal deposito cartaceo (Sez. 3, n. 17844 del 2019), resta a carico della difesa l’onere di verificare la tempestiva sottoposizione dell’atto al giudice che procede. Ne deriva l’assoluta inottemperanza agli oneri minimi incombenti sul difensore in caso di impugnazione.
La Corte ha aggiunto che dalla lettura degli atti, ammessa in ragione della natura processuale dell’eccezione, non solo non è emersa la sottoposizione della memoria al giudice procedente, né l’apposizione della firma digitale alla memoria rinvenuta nel fascicolo, ma è risultato che l’invio proveniente dal legale risaliva al 3 ottobre 2024, ovvero a una data in cui questi non era ancora legittimato a proporla, posto che la nomina in atti è datata 8 ottobre 2024.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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