Mansioni dirigenziali di fatto nel pubblico impiego e diritto alle differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15261 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni costituisce esercizio di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. All’applicazione della norma non ostano il mancato espletamento della procedura concorsuale, l’assenza di un atto formale di conferimento e la mancanza della previa fissazione degli obiettivi. La diversità delle carriere e l’attribuzione di una posizione organizzativa di livello non dirigenziale non escludono il diritto al corrispondente trattamento economico, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost. Nel giudizio di legittimità non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo per morte della parte intervenuta dopo la rituale instaurazione.
Il Fatto
Un dipendente di una azienda sanitaria locale, inquadrato come collaboratore amministrativo professionale esperto di categoria Ds e titolare di posizione organizzativa, agiva in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per aver svolto, di fatto, mansioni di dirigente di struttura semplice in un arco temporale pluriennale.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello, in secondo grado, confermava la decisione, ritenendo fondata la pretesa in quanto non era stata provata la corresponsione delle somme rivendicate, se non limitatamente agli importi già percepiti a titolo di indennità di posizione organizzativa, scomputati. L’azienda sanitaria proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di interruzione del processo formulata dal difensore del controricorrente a seguito della morte della parte. L’istanza è disattesa: al giudizio di legittimità, per la particolare struttura e disciplina del procedimento, non è applicabile l’istituto dell’interruzione, con la conseguenza che la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non assume rilievo.
Nel merito, i primi due motivi — con i quali l’azienda deduceva, sotto i profili dell’error in procedendo e dell’error in iudicando, il travisamento della fattispecie — sono dichiarati inammissibili. La ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di aver impostato su tale doglianza l’impugnazione in appello: dalla sentenza emerge che le censure si erano concentrate sull’essere già stata riconosciuta al lavoratore la posizione organizzativa di vice dirigenza, sul principio di onnicomprensività della retribuzione e sul quantum delle differenze riconosciute.
La Corte ritiene del tutto congrua la qualificazione della fattispecie come esercizio di mansioni superiori di dirigente, a prescindere dall’attribuzione della posizione organizzativa di vice dirigente. Richiama l’orientamento secondo cui l’assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce esercizio di mansioni superiori rilevante ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi.
La diversità delle carriere non esclude l’applicazione della disciplina: l’ipotesi è riconducibile alla previsione del quinto comma del citato art. 52, relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, da cui consegue il diritto al corrispondente trattamento economico, secondo la ratio di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio all’art. 36 Cost. Non è mai stata in discussione la sussistenza di una posizione cui riferire l’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Il terzo motivo è dichiarato infondato: correttamente la Corte territoriale, a fronte della prova documentale della mancata corresponsione delle voci retributive, ha ritenuto l’azienda tenuta alla prova del fatto estintivo dedotto. Parimenti infondato è il quarto motivo: il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, né è necessaria un’espressa pronunzia sul punto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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