Compensi all’avvocato: liquidazione per fasi e limiti del potere discrezionale del giudice (Cass. civ. Sez. II n. 19025 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione giudiziale dei compensi spettanti all’avvocato il giudice può determinare il quantum debeatur anche riducendo la pretesa oltre i limiti indicati da ciascuna parte, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché unica è l’attività riservata al giudice di merito, contenuta entro la natura e il valore della causa. Restano due limiti: la liquidazione deve avvenire per ciascuna fase del giudizio, con distinzione delle singole voci onde consentire il controllo dei parametri; e il giudice non può attribuire un importo per una prestazione diversa da quella richiesta. La riduzione sotto i minimi tariffari è ammessa solo nella vigenza della formulazione originaria del d.m. n. 55 del 2014, con motivazione che renda controllabili le ragioni e la misura dello scostamento, nel rispetto del decoro professionale.
Il Fatto
Un avvocato, patrocinante per una società in amministrazione e custodia giudiziaria in dieci procedimenti, agisce con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. per ottenere la condanna della cliente al pagamento del compenso complessivo, calcolato ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e decurtato dell’acconto ricevuto. La società resiste contestando la misura delle pretese, l’erroneità degli scaglioni e la pendenza di due cause in assenza di revoca o rinuncia al mandato, e deduce la piena satisfattività di quanto già corrisposto.
Il Tribunale di Cosenza accoglie in parte la domanda, dichiarandola in parte inammissibile e liquidando una somma inferiore, con integrale compensazione delle spese. L’avvocato propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ricostruisce il rapporto tra il potere-dovere di qualificazione giuridica e il principio della domanda. Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione, attribuendo un bene diverso da quello conteso. Nel giudizio di liquidazione dei compensi, però, ogni contestazione sull’attività svolta investe il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur. La determinazione giudiziale è postergata alla convenzione, poi alle tariffe e agli usi, e attribuisce un potere discrezionale insindacabile in cassazione se congruamente motivato, esercitabile anche in riduzione, a prescindere dall’istanza del professionista o del cliente. Il motivo è infondato.
Sul secondo motivo la Corte accoglie la censura. Il ricorrente aveva chiesto la liquidazione della sola fase decisionale, ma il Tribunale, ritenendo applicabili le tariffe dei procedimenti cautelari, aveva calcolato in unica soluzione tutte le fasi. La liquidazione dei compensi deve invece essere effettuata per ciascuna fase, distinguendo le singole voci, per consentire la verifica dei parametri. L’importo complessivo riconosciuto, pari a € 6.359,00, si ottiene solo sommando studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, superando così la sola voce richiesta: il giudice ha attribuito un importo per una prestazione diversa da quella pretesa.
Sul terzo motivo la Corte richiama l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014: il valore della causa si determina secondo le norme sulla competenza per valore, con possibilità di adeguamento al valore effettivo in caso di manifesta sproporzione. Nelle opposizioni agli atti esecutivi rileva il credito per cui si procede. Le censure sono generiche, prive della trascrizione integrale dei passaggi decisivi, e quindi inammissibili; quanto alla possessoria, il ricorrente non ha precisato i termini della controversia.
Sul quarto motivo la Corte esclude l’applicabilità dei parametri del d.m. n. 37 del 2018, applicabili solo se la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore e la prestazione non sia ancora completata. Trova quindi applicazione il d.m. n. 55 del 2014 nella formulazione antecedente, che consente di derogare ai valori medi entro i limiti percentuali, con motivazione controllabile e senza liquidare somme simboliche. La riduzione del 70% è legittima perché il Tribunale ha dato conto della ridotta difficoltà delle cause, delle similitudini, dell’esito infausto e della condizione della società debitrice. Il motivo è infondato.
Il quinto motivo è infine infondato. Il ricorrente non ha individuato un fatto storico decisivo autonomamente omesso: le circostanze indicate, dagli acconti alle prestazioni, sono state considerate nella quantificazione. Il ricorso è accolto sul solo secondo motivo, con cassazione dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Cosenza in diversa composizione.
Nota della Redazione
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