Ammissione con riserva al passivo e interesse della curatela (Cass. civ. Sez. V n. 29245 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito erariale portato da una cartella di pagamento impugnata in un giudizio tributario, non può affermarsi il difetto di interesse della procedura a ricorrere avverso il rigetto della domanda in primo grado. L’accoglimento del gravame determinerebbe infatti invariabilmente, per effetto del disposto dell’art. 113-bis l.fall., l’esclusione del credito erariale dal passivo. Irrilevante è che il credito possa essere insinuato anche a prescindere dall’emissione della cartella esattoriale, sulla base della sola esistenza dell’obbligazione, provabile con l’esibizione del ruolo. La regolarità della notifica della cartella, pertanto, non è priva di incidenza sull’assetto endofallimentare.

Il Fatto

Una società, allora in bonis, aveva esercitato l’opzione per la rivalutazione dei beni ammortizzabili nell’anno d’imposta 2005, assumendo l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva del 7% in un acconto pari al 10% e in due rate di pari importo, scadenti nel 2007 e nel 2008. Mancato il pagamento rateizzato, l’Ufficio notificava un avviso bonario e, non avendo ottenuto riscontro, provvedeva all’iscrizione a ruolo. L’Agente della riscossione notificava la cartella di pagamento presso il domicilio fiscale della società, consegnandola a persona qualificatasi come amministratore unico.

Instaurato il contenzioso, la società soccombeva in primo grado; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame, rilevando che la sottoscrizione della cartolina era risultata apocrifa a seguito di sentenza del Tribunale, e riconosceva l’interesse della curatela avendo riguardo alla ammissione con riserva del credito al passivo fallimentare. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione proponevano ricorso per cassazione, resistito dal fallimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la ritenuta carenza di interesse della curatela a coltivare l’appello. La difesa erariale sostiene che, ai fini dell’insinuazione al passivo, non occorre la notifica dell’atto esecutivo né di quello impositivo, essendo sufficiente l’esibizione del ruolo, salva contestazione nel merito dell’obbligazione. L’oggetto del giudizio sarebbe dunque la sola regolarità della notifica, profilo che non inciderebbe sull’ammissione.

La Corte non condivide questa impostazione. Il giudicato endofallimentare, pur limitato agli effetti della procedura e dei diritti di insinuazione, determina un’irretrattabilità in ordine all’ammissione o meno. Nel caso dell’ammissione con riserva, tale regola va combinata con l’art. 113-bis l.fall., che, verificatosi l’evento cui la riserva è subordinata, impone al giudice delegato di modificare lo stato passivo, dichiarando la domanda definitivamente accolta. L’orientamento consolidato estende tale meccanismo, in coerenza con la ragionevole durata del processo, anche all’ipotesi di rigetto, con l’effetto che il creditore che voglia evitare il passaggio in giudicato deve impugnare la pronuncia nei confronti del curatore.

Nella specie, la pendenza del giudizio tributario costituisce un’ipotesi speciale di riserva propria, espressamente prevista dall’art. 88 d.p.r. n. 602/1973. Dall’ammissione con riserva risulta che questa avvenne proprio sulla base della cartella oggetto del giudizio. Ne deriva che l’accoglimento del ricorso avverso la cartella avrebbe comportato l’esclusione del credito dal passivo, mentre il rigetto ne avrebbe determinato l’ammissione incondizionata. L’unico mezzo per il fallimento di evitare l’accoglimento definitivo era dunque l’impugnazione della pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso, così come, specularmente, la difesa erariale doveva impugnare la pronuncia d’appello che aveva accolto il gravame. L’interesse della curatela è pertanto pienamente affermato, con formulazione del principio di diritto sopra richiamato.

Il secondo motivo, relativo alla validità della notifica della cartella e alla dedotta sanatoria ex art. 156 c.p.c., è dichiarato infondato. La Corte osserva che non si verte in ipotesi di sottoscrizione illeggibile né di atto che abbia raggiunto lo scopo, poiché l’impugnazione avvenne sulla base dell’estratto di ruolo e non a seguito della notifica invalida, ma di notifica sottoscritta da uno sconosciuto sotto mentite spoglie dell’amministratore. La richiesta di statuire che l’invalidità della notifica non estingue ipso facto l’obbligazione è inoltre estranea al giudizio d’appello, definito sui motivi ivi effettivamente proposti. Il ricorso è conseguentemente respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

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