Mansioni superiori DSGA: posizione economica nel sottraendo ma va liquidata a parte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28922 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego, ai fini della quantificazione dell’indennità di funzioni superiori spettante all’assistente amministrativo incaricato delle mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), ai sensi dei commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012 come interpretati dalla Corte cost. n. 108/2016 e n. 71/2021, la posizione economica acquisita entra a far parte del sottraendo del differenziale tra il trattamento del direttore amministrativo di prima assunzione e quello complessivo dell’assistente incaricato. Ciò nonostante, essa deve essere liquidata autonomamente, in aggiunta allo stipendio tabellare proporzionato all’anzianità e all’indennità aggiuntiva corrispondente al differenziale ove esistente, in relazione al titolo autonomo che ne giustifica l’erogazione. In materia di pubblico impiego la prescrizione decorre in costanza di rapporto, anche quando su rapporti stabili a tempo indeterminato si innestino incarichi temporanei di svolgimento di mansioni superiori.

Il Fatto

Alcuni assistenti amministrativi in servizio presso istituti scolastici avevano svolto, per incarico temporaneo, le mansioni di DSGA ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola 1994/1997, richiamato dall’art. 146 del CCNL 29.11.2007. Avevano chiesto al Ministero dell’Istruzione il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori, secondo la disciplina contrattuale, e delle somme relative alla seconda posizione economica di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 e all’art. 2 della Sequenza Contrattuale.

Il Tribunale di Trieste aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 84/2023, aveva confermato la decisione, ritenendo corretta la quantificazione operata dall’amministrazione ai sensi dei commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012 e applicato il criterio del trattamento più favorevole. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato. In materia di pubblico impiego il termine decorre sempre in costanza di rapporto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 36197/2023, a maggior ragione quando su rapporti stabili si innestano incarichi temporanei di mansioni superiori.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La legge n. 228/2012 ha introdotto una disciplina speciale che deroga alla riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, come già affermato da Cass. n. 15198/2024. La norma sopravvenuta lascia immutato il minuendo, ma modifica il sottraendo, valorizzando l’intero trattamento goduto dall’assistente incaricato.

Ne deriva che l’indennità differenziale si riduce col crescere dell’anzianità e può azzerarsi per chi abbia superato i 21 anni di servizio. La Corte cost. n. 108/2016 ha dichiarato incostituzionale la disposizione solo nella parte in cui non escludeva i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore; per il resto ha superato il vaglio di costituzionalità, insieme alla Corte cost. n. 71/2021, che ha escluso il contrasto con l’art. 36 Cost.

Il secondo motivo è fondato. La posizione economica deve essere inclusa nel sottraendo ai fini del differenziale, ma va poi liquidata in relazione al titolo autonomo che ne giustifica l’erogazione, unitamente allo stipendio tabellare e all’indennità aggiuntiva. Non si realizza duplicazione; è piuttosto l’amministrazione a prospettarla, inserendo la progressione nel sottraendo e omettendone la corresponsione, con effetto di azzeramento.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta gli altri e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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