Operazioni oggettivamente inesistenti e onere della prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 28923 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativo alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen. non è munito di autorità di cosa giudicata nel processo tributario e non preclude al giudice una diversa valutazione e qualificazione del medesimo fatto.

Il Fatto

Al contribuente, imprenditore individuale, veniva notificato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2016. L’Agenzia delle Entrate disconosceva i costi indicati in dichiarazione e riteneva indetraibile l’IVA derivante da fatture emesse da un fornitore per lavori di subappalto, avvalimento e nolo di un ponteggio, operazioni considerate oggettivamente inesistenti. Il recupero ammontava a euro 158.943,34 tra tributo, interessi e sanzioni.

Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria; l’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi applicabili e dell’assenza di un’ipotesi di decisione con rilevanza nomofilattica.

Nel merito, il ricorso è rigettato perché tutti i motivi risultano cumulativi di più doglianze, riferite a violazioni dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Il riferimento è all’art. 360 cod. proc. civ. (refuso nel testo), e tale sovrapposizione non consente di cogliere con chiarezza le censure, rendendo i motivi inammissibili per carenza di chiarezza e specificità.

Il primo motivo, che denuncia l’inversione dell’onere della prova, è in parte infondato e in parte inammissibile. Non vi è traccia nella sentenza impugnata di alcuna inversione: il giudice di merito ha posto a confronto gli elementi indiziari provati dall’Ufficio con quelli di segno contrario offerti dal contribuente. La Corte conferma l’orientamento costante secondo cui l’Amministrazione può provare le operazioni inesistenti con presunzioni semplici, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni, non bastando la regolarità formale della documentazione contabile. Le censure di merito, volte a sollecitare una rivalutazione delle prove, sono inammissibili in sede di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile nella prima articolazione, per reiterazione di doglianze già svolte, e manifestamente infondato nella seconda. Il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti muniti di autorità di cosa giudicata nel procedimento tributario, nemmeno dopo l’introduzione dell’art. 21-bis del d. Lgs. n. 74 del 2000, e non limita il ragionamento presuntivo del giudice tributario ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.

Il terzo motivo è inammissibile per la contraddittorietà della denuncia, in un unico motivo, dei distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione. La Corte conferma il rigetto e condanna il ricorrente alle spese, oltre alla somma di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di euro 1.500,00 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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