Mansioni superiori e parità di trattamento nel personale delle ambasciate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13252 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento dell’adeguamento retributivo per lo svolgimento di mansioni superiori presuppone che il dipendente alleghi e provi, con sufficiente specificità, la prevalenza di tali mansioni rispetto a quelle previste nel contratto individuale. La censura che si limiti a contestare la valutazione di incongruità della motivazione, sollecitando una revisione nel merito del giudizio, è inammissibile in sede di legittimità. La carenza di allegazione e prova dell’esercizio delle mansioni superiori preclude in radice ogni valutazione sull’adeguamento retributivo fondato sul principio di parità di trattamento di cui all’art. 157, comma 3, d.P.R. n. 18/1967 e all’art. 45 d.lgs. n. 165/2001, nonché ogni accertamento sulla dedotta discriminazione salariale.
Il Fatto
La ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso un’ambasciata italiana all’estero, dal gennaio 2002 fino alle dimissioni del giugno 2011. Assunta per lo svolgimento di mansioni esecutive, assumeva di essere stata in concreto impegnata come traduttrice-interprete. Chiedeva pertanto la differenza tra quanto percepito e il trattamento economico corrisposto ad altra traduttrice-interprete in servizio presso la medesima sede, oltre a una maggiorazione di famiglia e al TFR non previsto dal contratto individuale in caso di dimissioni.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo non supportata da adeguate allegazioni la pretesa della lavoratrice. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dal Ministero con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva escluso il diritto all’adeguamento retributivo perché dalle dichiarazioni in atti non era desumibile in quali occasioni la ricorrente avesse svolto le funzioni di interprete, né se tale attività fosse prevalente rispetto a quella contrattualmente indicata. Su questa premessa si fondava il rigetto delle ulteriori pretese, fondate sulla parità di trattamento e sulla dedotta discriminazione salariale per cittadinanza.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte, mentre confermava l’accertamento di primo grado sullo svolgimento delle mansioni di traduttrice, dichiarava poi sfornita di prova l’attività di interprete. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo inammissibile: la censura, pur formalmente costruita come vizio di motivazione, si risolveva nella sollecitazione a una revisione nel merito della pronuncia, peraltro conforme a quella resa dal primo giudice, senza individuare un effettivo vizio logico-giuridico.
Il secondo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronunzia e la nullità della sentenza per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, è stato giudicato infondato. La mancata ammissione del mezzo di prova risultava confermata dalla Corte territoriale in relazione alla genericità della prova circa il tempo di impiego nelle pretese mansioni superiori e alla conseguente irrilevanza ai fini dell’attestazione della prevalenza rispetto alle mansioni inferiori.
Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura relativa alla violazione dell’art. 157, comma 3, d.P.R. n. 18/1967, che impone la determinazione uniforme della retribuzione per Paese e mansioni omogenee, non era deducibile a fronte della preclusione derivante dalla carenza di allegazione e prova delle mansioni superiori. La seconda censura, relativa alla comparabilità con il trattamento di altri dipendenti, si risolveva in una mera confutazione della valutazione della Corte, che aveva accertato come costoro fossero stati assunti sotto la vigenza di un regime più favorevole poi abrogato. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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