Sgravi contributivi e CCNL del settore produttivo di appartenenza dell’impresa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3976 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento degli sgravi contributivi per il lavoro agricolo, il contratto collettivo di riferimento è quello corrispondente al settore produttivo cui l’impresa va classificata dall’Inps, e non quello liberamente applicato dal datore di lavoro per il trattamento retributivo. La libertà del datore di scegliere un CCNL diverso da quello del proprio settore opera sul piano retributivo e normativo, non su quello previdenziale. Quando l’Inps contesta l’illegittima fruizione dello sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, trattandosi di fatto costitutivo del diritto. Il disconoscimento del beneficio è quindi legittimo ove risulti che l’impresa, pur retribuendo secondo il CCNL di un altro comparto, appartenga al settore terziario.
Il Fatto
La società ricorrente era destinataria di un verbale di accertamento con cui l’Inps contestava l’illegittima fruizione di sgravi contributivi. La contestazione muoveva dal rilievo che la società aveva corrisposto retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL applicabile, avendo fatto riferimento non al contratto del settore agricolo, ma a quello del settore terziario (CCNL Ortofrutticoli e Agrumari).
La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione al verbale. Riteneva il giudice di merito che la contestazione dell’esatto CCNL non fosse tardiva, perché il tema era già contenuto nel verbale, e che ai fini dei benefici contributivi rilevasse il contratto del settore di appartenenza dell’impresa. La società ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte muove dal principio, cui dà continuità, secondo cui il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello del proprio settore produttivo sul piano del trattamento retributivo e normativo; ai fini previdenziali, invece, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre fare riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa.
Il collegio richiama l’art. 49 l. n. 88/89, che attribuisce all’Inps la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, con distinzione tra settore terziario e settore agricolo. Tale classificazione vincola all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che il settore produttivo della società non era quello agricolo ma quello del terziario. Si tratta di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il primo motivo, nel censurare la valutazione del materiale probatorio, non deduce infatti la decisività dei fatti omessi né che essi siano stati oggetto di discussione nei gradi di merito: non si configura, quindi, violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ribadisce che, quando l’Inps allega inadempienze contributive che portano al disconoscimento dello sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge. Non era dunque l’Istituto a dover provare quale fosse il CCNL applicabile, né assume rilievo che il CCNL del terziario sia stato prodotto solo in appello. Irrilevante è anche la dedotta mancata contestazione ex art. 416 cod. proc. civ., poiché si verte su un fatto costitutivo del diritto allo sgravio.
Il riferimento all’art. 1 d.l. n. 338/89 non muta la conclusione. La norma ammette una deroga in melius dei minimi retributivi, ma, se il datore opta per un CCNL più favorevole, è a quel regime e ai relativi minimi che va parametrato l’obbligo contributivo. Il terzo motivo, infine, è dichiarato inconferente, perché l’accertamento sul settore produttivo resta censurabile nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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