Mansioni superiori e posizione organizzativa: no al diritto automatico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9722 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale né di area, ma soltanto un mutamento di funzioni, destinate a cessare con il venir meno dell’incarico. Ne deriva che la mancata istituzione della posizione non configura esercizio di fatto di mansioni superiori e non fonda il diritto al trattamento economico del livello superiore. Poiché il diritto all’indennità di posizione organizzativa sorge solo all’esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro pubblico non è titolare di un obbligo incondizionato di istituire le posizioni, con la conseguenza che non è configurabile un danno da perdita di chance prima dell’adozione della delibera costitutiva. In sede di legittimità, i motivi che denunciano errores in procedendo sono soggetti agli oneri di specifica indicazione e allegazione degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., non derogati dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico inquadrato nell’Area C, aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del diritto all’attribuzione di un incarico di posizione organizzativa. La pronuncia veniva annullata in Cassazione, con conseguente disconoscimento del diritto azionato.
L’INPS, succeduto ex lege all’INPDAP, chiedeva allora la restituzione delle somme versate in esecuzione di quella sentenza, ottenendo un decreto ingiuntivo. Il lavoratore proponeva opposizione, sostenendo che il credito fosse comunque maturato per lo svolgimento di fatto, nel periodo corrispondente, di mansioni superiori di elevata responsabilità. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, ritenendo il diritto prescritto per decorso del termine decennale dal collocamento in quiescenza, senza efficacia interruttiva del precedente ricorso. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la nullità della sentenza per motivazione resa per relationem e per omesso esame di un fatto decisivo. Li dichiara inammissibili perché formulati senza il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ.: il ricorso non riporta, neppure in sintesi, la motivazione della sentenza di primo grado, trascrive solo un minimo stralcio dell’atto d’appello e non fornisce indicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo.
Il Collegio precisa che il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo. Rispetto a essi la Corte è giudice del fatto processuale, ma l’esercizio del potere-dovere di esame degli atti resta subordinato alle regole di ammissibilità e procedibilità del codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012.
Anche i motivi dal terzo al sesto, trattati congiuntamente perché presuppongono un’unica causa petendi, non superano il vaglio di ammissibilità, essendo incentrati su atti processuali rispetto ai quali non risultano assolti i medesimi oneri formali. Nel merito, la Corte ribadisce che l’attribuzione di un incarico di elevata responsabilità, avente i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per l’istituzione di una posizione organizzativa, non comporta esercizio di mansioni superiori qualora la posizione non venga istituita. La posizione organizzativa non muta il profilo professionale né l’area, ma solo le funzioni, che cessano al cessare dell’incarico: si tratta di una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (Cass. n. 8141 del 2018, che richiama Sezioni Unite n. 16540 del 2008 e Cass. n. 20855 del 2015).
Il settimo motivo è parimenti inammissibile. La censura di omessa pronuncia è incongrua, perché la sentenza impugnata si pronuncia espressamente sull’inammissibilità della domanda risarcitoria per perdita di chance. Quanto all’errata interpretazione del giudicato, il motivo si limita ad affermare che nel precedente giudizio la domanda risarcitoria non era stata formulata, senza fornire le indicazioni necessarie per verificarne la fondatezza ex actis. La Corte aggiunge che il diritto all’indennità di posizione organizzativa sorge solo all’esito della procedura concertata: il datore di lavoro pubblico non ha un obbligo incondizionato di istituire le posizioni, sicché non è configurabile alcun danno da perdita di chance prima dell’adozione della delibera di costituzione (Cass. n. 12556 del 2017). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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