Inquadramento superiore e prescrizione: irrilevante la revisione del datore cedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17058 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto di lavoro trasferito per successione tra enti, l’inquadramento operato dal datore cessionario sulla base di specifiche tabelle di equiparazione e delle mansioni già svolte dal dipendente in posizione di comando non è inciso dalla revisione del livello disposta, a distanza di anni, dal datore cedente. Tale revisione, intervenuta quando il rapporto era già costituito alle dipendenze del cessionario, resta priva di rilevanza ai fini della ricostruzione della carriera presso quest’ultimo. Ne consegue che alla revisione del cedente non può attribuirsi efficacia di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 cod. civ. opponibile al datore cessionario, estraneo al rapporto. La tardiva conoscenza, da parte del lavoratore, dell’errato inquadramento non costituisce causa giuridica impeditiva dell’esercizio del diritto e non sposta il dies a quo della prescrizione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze della Regione Lazio dopo un periodo di comando presso altro ente, con immissione nei ruoli comunicatagli nel 1978 con decorrenza dal 1973 e completamento della procedura di inquadramento, comprensiva del riconoscimento dell’anzianità pregressa, nel 1983. Egli ha chiesto la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, deducendo l’erroneo inquadramento nel sesto anziché nel settimo livello funzionale, con condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive.

La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. Ha individuato il dies a quo del termine decennale nel 1983, data della delibera che aveva attribuito definitivamente il sesto livello, e ha ritenuto prescritto anche il diritto alle differenze retributive, essendo decorsi oltre cinque anni dall’ultimo atto interruttivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo con cui il ricorrente censurava la mancata considerazione del riconoscimento del superiore inquadramento operato dall’originario datore nel 2008, con efficacia retroattiva all’epoca in cui egli era ancora alle dipendenze di questo. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente escluso la rilevanza di tale revisione, trattandosi di operazione condotta dal datore di lavoro cedente a distanza di venticinque anni, in relazione a un rapporto ormai costituito alle dipendenze del datore cessionario.

L’inquadramento presso il cessionario era stato determinato sulla base di specifiche tabelle di equiparazione e delle mansioni già svolte dal lavoratore in favore del medesimo ente in posizione di comando. La revisione del cedente non può quindi valere né ai fini della ricostruzione della carriera presso il cessionario, né per estendere a quest’ultimo gli effetti della pretesa rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 cod. civ., essendo il cessionario estraneo al rapporto intercorso con il cedente.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente non ha dato conto dell’assunto rilievo d’ufficio dell’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, circostanza smentita dalla Corte territoriale, che ne afferma la proposizione da parte della Regione. Del resto, l’eccezione era insita nella dedotta prescrizione decennale del diritto alla superiore qualifica, che ne costituiva il necessario presupposto.

Anche il terzo motivo è inammissibile, per travisamento del decisum. La Corte territoriale non ha accollato al ricorrente la prova di una causa giuridica impeditiva dell’esercizio del diritto: ha invece affermato che la tardiva conoscenza dell’inadempimento dell’ente, da parte del lavoratore, non configura alcuna causa impeditiva, sancendo l’irrilevanza della circostanza dedotta. Il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese, è parimenti inammissibile, essendo l’apprezzamento delle ragioni legittimanti la compensazione rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate negli importi indicati in dispositivo, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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