Mediazione, sottoscrizione del verbale e onere di attivazione della parte (Cass. civ. Sez. II n. 19349 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della specificità del motivo di ricorso per cassazione, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., è rispettato, pur senza riproduzione testuale dell’intero atto, quando la censura di omesso esame di un fatto decisivo investa un dato preciso e determinato del documento, con propri connotati e autonoma valenza giuridica. Il principio di autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico, dovendo la sua applicazione conformarsi ai principi, di rango costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale. Nel procedimento di mediazione, la sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante della parte costituisce fatto decisivo al fine di accertare la presenza personale della parte su cui grava l’onere della sua attivazione, e il suo omesso esame integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società appellante aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento di una somma in favore di altra società e aveva rigettato la domanda di manleva verso la società costruttrice. La Corte di appello aveva dichiarato l’appello improcedibile, per il mancato regolare svolgimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice.
Secondo la Corte di merito, al procedimento di mediazione non aveva partecipato la parte personalmente né un suo rappresentante munito del potere di disporre del diritto sostanziale: per la società era comparso un avvocato, delegato del difensore e privo di specifica procura. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo: la sottoscrizione del verbale di mediazione da parte del proprio legale rappresentante, circostanza mai contestata dalle controparti. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità fondata sull’autosufficienza del ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, il Collegio precisa che tale principio non va inteso in senso formalistico, quasi fosse una barriera all’esame della censura, dovendo la sua applicazione conformarsi e non porsi in contrasto con il principio, di rango costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale.
Su questa base, il requisito di specificità del motivo risulta rispettato, pur senza riproduzione testuale dell’intero atto, quando la censura di omesso esame di un fatto decisivo investa un dato preciso e determinato del documento, dotato di propri connotati e di autonoma valenza giuridica. Nel caso di specie, il dato era la presenza o meno, in un verbale, della sottoscrizione della parte.
Nel merito, il vizio denunciato è ravvisato. La Corte territoriale, pur dando atto della deduzione dell’appellante secondo cui al procedimento aveva partecipato il proprio legale rappresentante, che aveva sottoscritto il verbale di esito negativo, era giunta a ritenere non validamente svolto il procedimento sul presupposto che la società fosse presente non personalmente ma tramite un delegato del difensore.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito ha però omesso di esaminare, dandone conto, il fatto, dedotto dalla parte, che il suddetto verbale era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società. Tale sottoscrizione risulta effettivamente presente nel verbale di mancata conciliazione, prodotto dal ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., e costituisce un fatto di carattere decisivo ai fini della soluzione della questione sul regolare svolgimento del procedimento, attestando la presenza personale della parte su cui gravava l’onere di attivazione.
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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