Divieto di doppia decurtazione cumulativa e obbligo di liquidazione anche del grado di rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 21875 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, nel liquidare il compenso al difensore del cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non può applicare in via cumulativa la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002 e la decurtazione fino al 30% di cui all’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014, laddove manchi il presupposto della difesa di una pluralità di parti, essendo tale ultima disposizione norma speciale per l’ipotesi di plurisoggettività. La doppia decurtazione non configura un sacrificio irragionevole del professionista, ma una diversa modalità di determinazione del compenso, funzionale a garantire l’effettività del diritto di difesa del non abbiente. Il giudice del gravame, in caso di riforma — anche parziale — della pronuncia di primo grado, è tenuto a pronunciarsi anche sulle spese del grado di rinvio, in applicazione del principio di unitarietà di cui all’art. 336 c.p.c., e la sua omissione integra error in procedendo ex art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Il difensore di un indagato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva ottenuto l’annullamento, da parte della Cassazione, del provvedimento di rigetto della liquidazione dei propri compensi. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, liquidando gli onorari per l’attività svolta dinanzi al Tribunale del riesame e per il giudizio di legittimità, applicando al primo la riduzione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002 e l’ulteriore decurtazione del 30% ex art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014. Avverso tale statuizione il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei parametri tariffari e l’omessa pronuncia sulle spese dei gradi di merito e di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendo tra le doglianze attinenti al merito della liquidazione e quelle relative a vizi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sull’illegittimità del cumulo tra la riduzione di un terzo e la decurtazione del 30%, la Corte ha precisato che l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 impone che la tariffa del patrocinante non superi i valori medi, ma non scenda sotto i minimi tariffari. Sul compenso così determinato, anche se ancorato ai valori minimi, si applica l’ulteriore riduzione prevista dall’art. 106-bis. Tale meccanismo di doppio abbattimento, pur determinando un risultato economico inferiore a quello ordinario, è stato ritenuto ragionevolmente proporzionato, in quanto volto ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa, con oneri a carico dell’erario. La Corte ha, quindi, rigettato la censura.
In relazione al secondo motivo, la censura sulla quantificazione in misura minima degli onorari per il giudizio di legittimità è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. È stata invece accolta la doglianza concernente il mancato riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali, pari al 15% del compenso, qualificato come componente necessaria e automatica delle spese giudiziali, dovuta anche in assenza di specifica istanza.
La Corte ha, infine, accolto il terzo e il quarto motivo, ravvisando un error in procedendo nella totale omissione di pronuncia sulle spese del giudizio di rinvio e su quelle del primo giudizio di merito, conclusosi con il rigetto dell’istanza di liquidazione. Richiamando il principio di unitarietà di cui all’art. 336 c.p.c., la Cassazione ha chiarito che, in caso di riforma della pronuncia di primo grado, il giudice dell’impugnazione è investito anche del capo relativo alle spese, con conseguente obbligo di statuizione. La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per la liquidazione delle spese dei gradi omessi e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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