Inammissibile il ricorso contro l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. per vizi di merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 19026 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., basata su un giudizio prognostico di non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., solo per vizi propri, ossia per violazioni della legge processuale che ne inficino la logica o la struttura, non anche per questioni attinenti alla correttezza nel merito della pronuncia di secondo grado. Avverso tale ordinanza, le parti possono comunque impugnare la sentenza di primo grado per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.. In tema di prova testimoniale, l’indicazione specifica dei fatti richiesta dall’art. 244 c.p.c. non va intesa in senso formalistico: è sufficiente la precisazione della natura dell’attività da provare quando essa si frazioni in circostanze molteplici, ferma la possibilità per il giudice di individuare i dettagli in sede di escussione.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio una società, deducendo di aver eseguito, negli anni precedenti, una pluralità di interventi di riparazione su autovetture e chiedendone il pagamento anche a titolo di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo generiche le allegazioni e inammissibili le prove orali per la tardiva specificazione delle date. La Corte d’appello, pronunciando ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., dichiarava l’impugnazione inammissibile, ravvisando la formazione di un giudicato su un capo della sentenza e la tardività delle deduzioni istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza resa ex art. 348-ter c.p.c., richiamando il principio per cui tale provvedimento, avendo natura prognostica e non definitiva, non è impugnabile per questioni di merito. La sua censura è consentita solo per vizi propri, quali l’inosservanza dei presupposti normativi, mentre la sentenza di primo grado resta impugnabile per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c..
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, concernenti la valutazione delle allegazioni e l’ammissione delle prove. Ha evidenziato che il giudice di primo grado non poteva respingere la domanda basandosi sull’inammissibilità di modifiche successive, né omettere di valutare il merito sulla base delle allegazioni originarie. La sovrapposizione quasi integrale dei periodi indicati in citazione e nelle memorie rendeva la precisazione una mera specificazione, non una modificazione della domanda.
Quanto alla prova testimoniale, la Corte ha chiarito che il requisito di specificità di cui all’art. 244 c.p.c. deve essere interpretato in relazione all’oggetto della prova: per attività frazionate in più circostanze, è sufficiente indicarne la natura, potendo i dettagli essere individuati nel corso dell’esperimento. Ha inoltre escluso la rilevanza della proprietà dei veicoli, essendo sufficiente provare che l’incarico fosse stato conferito dalla committente.
Il terzo motivo, afferente al preteso giudicato sui buoni di consegna, è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a censurare il merito della pronuncia resa dalla Corte d’appello; il quarto, sull’arricchimento senza causa, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale con rinvio alla Corte d’appello per l’esame del merito e l’espletamento dell’istruttoria.
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Nota della Redazione
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