Medici specializzandi, risarcimento solo con equipollenza provata (Cass. civ. Sez. III n. 32159 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non possono pretendere dallo Stato il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE i medici che abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata da tali direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto rispetto a quelle ivi previste. L’inclusione della specializzazione negli elenchi allegati alle direttive integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, rilevabile anche d’ufficio. Ove tale inserimento manchi, l’interessato deve allegare e provare l’equipollenza sostanziale, mediante elementi concreti di coincidenza di materie, orari ed esercitazioni pratiche. La mera produzione documentale del diploma e dei certificati di frequenza non assolve l’onere di allegazione.
Il Fatto
La ricorrente, medico specializzando, aveva convenuto in giudizio nel 2012 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi. Esponeva di aver frequentato negli anni 1986-1990 il corso di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, senza percepire alcuna retribuzione.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4968 del 2018, aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1582/2021, ha invece rigettato la pretesa, sul rilievo che la specializzazione conseguita non rientrava tra quelle indicate dalle direttive né era riconosciuta da due o più Stati membri. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26603 del 2024: se la specializzazione è presente negli elenchi delle direttive, al medico spetta pacificamente il risarcimento; se l’inserimento manca, l’interessato è tenuto a provare l’equipollenza tra il corso frequentato e quello previsto negli elenchi.
Il relativo onere della prova è regolato dai criteri fissati dalle Sezioni Unite, che distinguono a seconda che l’allegazione attorea e la contestazione convenutale siano specifiche o generiche. Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto illustrare se e come la questione dell’equipollenza fosse stata prospettata sin dal primo grado e quali elementi di prova fossero stati dedotti a sostegno.
Tale onere non è stato assolto. La ricorrente si è limitata ad allegare la produzione del diploma di specializzazione, di un certificato dell’11 luglio 1991 e di un certificato di frequenza rilasciato dall’università nel 2013. La Corte osserva che la mera produzione di documenti, dei quali non si precisi se, come e quando si fosse detto di volersi avvalere, non equivale all’allegazione, quale necessaria attività assertiva del presupposto della equipollenza.
Non è invocabile un onere di indagine o istruzione officiosa da parte del giudice di merito. Occorreva esporre le ragioni concrete per le quali il corso seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una delle specializzazioni elencate, ad esempio per coincidenza delle materie, equivalenza degli orari, coincidenza delle esercitazioni pratiche.
Nessun rilievo assume il riferimento all’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, che pure equipara le due specializzazioni ai fini delle funzioni di medico competente: la disposizione è successiva di quasi venti anni alla conclusione del corso e persegue oggetto e scopo differenti da quelli delle direttive europee. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.300,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Nota della Redazione
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