Errore comune ai contraenti e annullamento del contratto senza riconoscibilità (Cass. civ. Sez. II n. 14869 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento del contratto per errore, qualora l’errore di diritto che ha determinato la stipula sia comune ad entrambi i contraenti, il negozio è annullabile a prescindere dalla sussistenza del requisito della riconoscibilità da parte dell’altro contraente. Il requisito della riconoscibilità, previsto dall’art. 1431 cod. civ., è infatti posto a tutela dell’affidamento incolpevole della parte che non versi a sua volta in errore; tale esigenza non è configurabile quando entrambi i contraenti abbiano dato causa al negozio invalido sulla base della medesima erronea rappresentazione. Ne consegue che ciascuna parte è legittimata a impugnare il contratto. Nel giudizio di rinvio, la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto incontra un limite nell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, quando le condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della possibile nullità siano già emerse nel giudizio di legittimità senza che la nullità sia stata ivi rilevata.

Il Fatto

Nel 1996 la ricorrente propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento di una somma in forza di una scrittura privata del 1988. Con tale atto, successivo all’acquisto di un immobile, l’acquirente si era obbligata a versare l’importo ai venditori a fronte del rilascio di atti notori ritenuti necessari per fruire del contributo statale previsto dalla legge n. 219 del 1981 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981. A fondamento dell’opposizione la ricorrente dedusse di avere sottoscritto l’atto nell’erronea convinzione che tali atti notori fossero indispensabili, mentre il diritto al contributo era già stato acquisito con l’acquisto dell’immobile.

Dopo l’accoglimento in primo grado e la riforma in appello, questa Corte, con ordinanza n. 5158 del 2018, cassò con rinvio, affermando la trasmissione automatica del diritto al contributo in capo all’acquirente. Il giudice di rinvio respinse la domanda di annullamento, ritenendo l’errore essenziale ma non riconoscibile dall’altro contraente. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’errore quale vizio del consenso. Il giudice di rinvio aveva riconosciuto che la convinzione circa l’indispensabilità delle dichiarazioni notorie era stata oggetto di una valutazione concorde di entrambi i contraenti, i quali avevano concordato sulla loro necessità. Si tratta di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, nel quale si annida però l’errore di diritto della sentenza impugnata.

La conclusione del giudice di rinvio contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte: nell’ipotesi di errore bilaterale, il contratto è annullabile a prescindere dal requisito della riconoscibilità. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 23996 del 2017, Cass. n. 26974 del 2011, Cass. n. 5829 del 1979, Cass. n. 1217 del 1975, Cass. n. 1923 del 1969 e Cass. n. 773 del 1965.

La ratio è esplicitata dalla Corte: la riconoscibilità dell’errore mira a salvaguardare l’affidamento incolpevole della controparte, esigenza che presuppone parti in posizioni contrapposte, l’una in errore e l’altra immune da vizi. Nel caso di errore comune, invece, i contraenti versano nella medesima situazione, avendo entrambi dato causa al negozio invalido. Anche sul piano logico, l’errore altrui non è riconoscibile da chi sia a sua volta in errore.

Quanto alla questione preliminare di merito prospettata dal P.M. circa la nullità della scrittura per difetto di causa, la Corte ne esclude l’accoglimento. L’orientamento consolidato sulla rilevabilità d’ufficio della nullità trova un punto di arresto nel giudizio di rinvio, quando la causa che darebbe luogo alla nullità abbia già formato oggetto degli accertamenti sulla base dei quali è stata cassata la sentenza. La mancata rilevazione della nullità in sede di legittimità preclude la sua rilevabilità al giudice di rinvio, in ragione della natura chiusa di tale fase, ove il giudice è vincolato al principio di diritto, con il solo limite dello ius superveniens (Cass. n. 34282 del 2024; Cass. n. 1995 del 2015).

Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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