Spedizione dell’assegno per posta ordinaria e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. I n. 11149 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di non trasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente. La scelta della posta ordinaria, in presenza di forme di spedizione più sicure quali la raccomandata o l’assicurata e di strumenti di pagamento come il bonifico bancario, comporta l’esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e dal dovere di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti. Essa si configura quindi come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. Il giudizio di diligenza professionale della banca negoziatrice, compiuto dal giudice di merito sull’art. 1176, secondo comma, cod. civ., è giudizio di diritto, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una compagnia assicuratrice, emittente di un assegno bancario non trasferibile a favore di un proprio assicurato, trasmetteva il titolo al beneficiario mediante posta ordinaria. Il plico veniva sottratto e l’assegno, dopo il deposito su un conto corrente acceso presso una filiale bancaria da un soggetto presentatosi con le generalità del beneficiario, veniva incassato da persona diversa dal legittimo prenditore. La compagnia, costretta a un secondo pagamento in favore dell’effettivo avente diritto, conveniva in giudizio la banca negoziatrice per ottenere il risarcimento del danno.

Il tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il personale della banca avesse osservato le cautele necessarie. La Corte d’appello accoglieva invece il gravame, ravvisando la responsabilità della banca e affermando che la spedizione con posta ordinaria non aveva rilievo causale, poiché la disciplina postale sul divieto di includere carte di valore nelle corrispondenze ordinarie riguarderebbe solo i rapporti tra ente postale e utenti. La banca ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di metodo: il giudizio di diligenza professionale riferito alla banca negoziatrice di un assegno, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro elastico dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., è attività di interpretazione della norma e non mero accertamento fattuale. Esso è perciò censurabile in sede di legittimità quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.

Nel merito, il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9769 del 2020, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, in caso di sottrazione e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, integra l’art. 1227, primo comma, cod. civ. Il fatto colposo del danneggiato, anche anteriore o coevo al fatto illecito, purché legato da nesso eziologico con l’evento, concorre alla produzione del danno. La responsabilità della banca non esclude quella concorrente di altri soggetti intervenuti nel processo di trasmissione e pagamento del titolo.

La Corte osserva che il pagamento non può avvenire senza la materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne è presupposto indispensabile. Il rischio che il titolo cada in mani diverse da quelle del destinatario non è scongiurato né dalla clausola di non trasferibilità, che impedisce la circolazione ma non l’evento, né dall’obbligo di identificazione del presentatore, reso sempre più difficoltoso dal perfezionamento delle tecniche di contraffazione, non rilevabili neppure con un controllo accurato.

La scelta della posta ordinaria, in presenza di raccomandata, assicurata o bonifico bancario, si traduce dunque in una consapevole assunzione di rischio. La raccomandata e l’assicurata consentono la certificazione della spedizione, l’avviso di ricevimento e la tracciatura elettronica, permettendo al mittente di attivarsi tempestivamente in caso di ritardo e di segnalare l’anomalia alla banca trattaria. L’uso della posta ordinaria contrasta così con le regole di comune prudenza e con il dovere di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, in ossequio al principio solidaristico dell’art. 2 Cost.

È pertanto erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la spedizione con posta ordinaria non avrebbe rilievo causale e il fatto sopravvenuto varrebbe a interrompere il nesso eziologico. La sentenza è cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *