Opposizione a ruolo contributi previdenziali spetta al giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Un. n. 4851 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice tributario, le controversie aventi ad oggetto l’opposizione contro l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale relative a contributi previdenziali omessi, ancorché la pretesa creditoria dell’Inps trovi origine in un accertamento tributario dell’Agenzia delle Entrate. Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale e il contribuente può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. È pertanto inammissibile il conflitto negativo sollevato dal giudice tributario che rivendichi la cognizione fondandosi sulla natura tributaria delle prestazioni.
Il Fatto
Una società agricola ha adito, ai sensi dell’art. 24, quinto comma, d.lgs. n. 46/1999, il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’Inps, la nullità o l’annullabilità del ruolo e della cartella esattoriale portanti contributi previdenziali omessi nei confronti dei lavoratori subordinati, per vizi di forma e di contenuto, erroneità del credito contributivo e delle sanzioni.
Il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, ravvisando la natura tributaria della prestazione. Riassunto il giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1 cod. proc. civ., ritenendo spettante la cognizione al giudice ordinario, per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l’espressa previsione dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite richiamano la propria giurisprudenza in analoghe controversie proposte dalla medesima società, affermando che l’estensione della disciplina della riscossione mediante ruolo ai contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non ne muta la natura. Ricordano in particolare Sez. Un. n. 19461 del 2024 e Sez. Un. n. 18090 del 2024.
Il principio è netto: appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui si discuta della legittimità di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall’Inps. L’avviso, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale dell’Istituto, ai sensi dell’art. 30 d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
Tali controversie hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale. In presenza di richiesta di versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro a norma dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Irrilevante è che la pretesa creditoria dell’Inps sia nata da un accertamento tributario dell’Agenzia delle Entrate, come già affermato da Sez. Un. n. 19523 del 2018 e Sez. Un. n. 33368 del 2018.
Le Sezioni Unite giudicano inconferente il richiamo del giudice del lavoro all’ordinanza Sez. Un. n. 30756 del 2018, resa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento fondato su cartella esattoriale emessa per credito tributario: ipotesi diversa da quella in esame. Il conflitto ha ad oggetto l’impugnazione, per vizi di forma e di contenuto, del ruolo e della cartella notificati alla società per contributi previdenziali omessi.
La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e cassa la pronuncia declinatoria, rimettendo dinanzi ad esso le parti. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva dinanzi alla Corte regolatrice.
Nota della Redazione
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