Medici specializzandi, prescrizione dal 1999 e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 4816 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sulla retribuzione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione si prescrive, per chi avrebbe potuto fruirne tra il 1983 e l’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. Anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della Suprema Corte, sicché non merita accoglimento il ricorso che si limiti a esprimere dissenso senza muovere critiche decisive.
Il Fatto
A seguito del tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di retribuzione dei medici specializzandi, alcuni medici iscritti ai corsi di specializzazione avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata percezione del compenso per l’attività svolta durante la frequentazione dei corsi.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, rilevando la prescrizione delle pretese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 41/2023, ha confermato la decisione, individuando il dies a quo della prescrizione decennale nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la decorrenza del termine e l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Il Collegio richiama l’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento.
La Corte precisa che anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, come affermato da Sez. 6-3, ordinanza n. 4366 del 2018. Nel caso di specie i giudici di merito si sono uniformati a un indirizzo consolidato: il diritto al risarcimento per la tardiva trasposizione, realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991, delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
Rispetto a tale indirizzo i ricorrenti si sono limitati a esprimere dissenso con argomentazioni non decisive. L’evocazione dell’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022 non suggerisce alcuna diversa considerazione, avendo quella rimesso alla Sezione Terza la decisione di un ricorso sul medesimo tema; la successiva sentenza n. 28130 del 2022 ha confermato la giurisprudenza richiamata. Quanto alla pronuncia della Corte di giustizia del 2022, la Corte ne rileva l’estraneità a ogni questione sul dies a quo della prescrizione.
È inoltre esclusa la necessità del rinvio pregiudiziale. Dal 27 ottobre 1999 nessuna norma interna impediva di agire per il risarcimento; nessun dubbio sussisteva sul soggetto tenuto a rispondere, né l’incertezza sul giudice munito di giurisdizione poteva impedire il decorso della prescrizione, essendo l’errore rimediabile con il regolamento di giurisdizione. Il termine è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 17619 e n. 18640 del 2022.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., stante il carattere largamente consolidato della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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