Memorie tardive in appello cartolare e conflitto di giudicati tra concorrenti (Cass. pen. Sez. VI n. 37935 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito a trattazione scritta dell’appello, i termini di quindici giorni per il deposito delle memorie e delle richieste e di cinque giorni per le memorie di replica, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, perché funzionali al corretto dispiegarsi del contraddittorio: il deposito tardivo esime il giudice dal tenerne conto ai fini della decisione. La separazione delle posizioni processuali dei concorrenti, conseguente alle diverse scelte di rito, lascia ciascun decidente autonomo nelle proprie valutazioni di diritto, sicché un eventuale conflitto di giudicati può configurarsi solo in presenza di una ricostruzione del fatto non coincidente, non già di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto. Il diverso inquadramento del contributo concorsuale, anche in ordine alla configurabilità dell’ipotesi lieve del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è dunque ammissibile e non integra contrasto di giudicati.

Il Fatto

Il ricorrente, giudicato con il rito abbreviato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per il concorso nella detenzione di cocaina, era stato assolto dal Tribunale perché ritenuto protagonista di una connivenza non punibile, essendo la detenzione ascrivibile a un concorrente, giudicato separatamente con patteggiamento.

La Corte d’appello, su appello della Procura, ha riformato la decisione e ha condannato l’imputato. La difesa ricorre in Cassazione con tre motivi: la pretesa omissione della memoria difensiva depositata prima dell’udienza, il difetto di motivazione rafforzata per ribaltare l’assoluzione e la necessaria riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, per evitare un conflitto di giudicati con il concorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Sul primo motivo, rileva anzitutto che dagli atti trasmessi non risulta riscontrato l’avvenuto deposito della memoria; in ogni caso, anche a volerla ritenere depositata il giorno precedente l’udienza, la doglianza è inammissibile per tardività. L’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2022 e applicabile ratione temporis, riproduce la scansione temporale già prevista dalla normativa emergenziale, fissando a quindici e cinque giorni i termini per memorie e repliche.

I termini, precisa la Corte, devono ritenersi perentori per garantire il corretto dispiegarsi del contraddittorio: le produzioni tardive sono tardive e non possono essere considerate, come affermato dai precedenti citati (Sez. 6 n. 22919 del 24.04.2024, Sez. 6 n. 18483 del 29.03.2022).

Quanto al tema della specificità dei motivi di appello, la Corte riconosce di dover verificare, anche d’ufficio, le ragioni di pregiudiziale inammissibilità del gravame. L’assunto difensivo non coglie però nel segno: la decisione impugnata ha scrutinato con puntualità il portato della decisione appellata, dando adeguato conto della specificità delle censure.

Anche il secondo motivo è inammissibile: il ricorso non si confronta con la decisione impugnata né evidenzia i punti non puntualmente disattesi. La riforma dell’assoluzione risulta giustificata non da differenze nella ricostruzione dei fatti, ma da un diverso segno delle valutazioni in diritto sul contributo concorsuale, valutazioni che la Corte condivide.

L’ultimo motivo è infondato. La difesa muove da un assunto errato sul possibile conflitto tra giudicati: separate le posizioni processuali dei concorrenti per le diverse scelte di rito, ciascun decidente conserva autonomia di giudizio, rilevando i soli contrasti sulla ricostruzione del fatto. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 27727 del 14.12.2023, dep. 2024), secondo cui le posizioni dei concorrenti possono assumere veste giuridica diversa proprio quanto alla configurabilità dell’ipotesi lieve. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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