Confisca per reati tributari e tutela del terzo creditore in buona fede (Cass. pen. Sez. III n. 37933 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la tutela del terzo di buona fede titolare di un diritto reale di garanzia costituito anteriormente al sequestro non si realizza attraverso l’inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento ablativo. Essa opera esclusivamente nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 52 e 55 d.lgs. n. 159 del 2011, che consentono al terzo di far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale, nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. La confisca comporta l’acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi e determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto diritti reali di garanzia sul bene stesso. È pertanto escluso che la buona fede del terzo possa essere tutelata mediante la dichiarazione di inefficacia della confisca trascritta successivamente all’iscrizione dell’ipoteca.

Il Fatto

La ricorrente, società cessionaria di un credito fondiario assistito da ipoteca, agisce quale terza interessata nel procedimento di esecuzione penale. Il credito trae origine da un contratto di mutuo stipulato nel 2005 con una banca, che aveva iscritto ipoteca su immobili di proprietà esclusiva di un soggetto poi condannato per il delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con confisca dei medesimi beni.

Dopo la trascrizione della confisca, la società chiede al Giudice dell’esecuzione la dichiarazione di inefficacia della confisca nei propri confronti o, in via subordinata, l’accertamento della permanenza del diritto reale di garanzia con autorizzazione all’espropriazione forzata. Il Tribunale di Genova rigetta dapprima con ordinanza de plano; il ricorso per cassazione viene qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmesso al giudice. Il Tribunale rigetta nuovamente, confermando il provvedimento precedente. La questione giunge così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata. A fronte di un’opposizione articolata, il Giudice dell’esecuzione si è limitato a ribadire la correttezza del provvedimento adottato de plano, senza spiegare le ragioni del rigetto. La motivazione per relationem è ammessa, ma presuppone che l’atto opposto sia adeguatamente motivato e che il giudice dia conto delle ragioni per cui ha disatteso l’opposizione.

La Corte ricorda che l’opposizione in sede esecutiva non ha natura di impugnazione: è un’istanza diretta al medesimo giudice per introdurre il contraddittorio e ottenere una decisione più meditata. Il provvedimento ricorribile per cassazione è solo quello adottato all’esito dell’opposizione, e i vizi deducibili riguardano esclusivamente tale provvedimento.

Poiché le questioni dedotte sono di puro diritto e i fatti non sono contestati, il vizio non produce conseguenze concrete: la Corte può esaminarle direttamente.

Nel merito, la Corte richiama il principio affermato dalla Sez. III n. 39201 del 2020: la tutela del terzo di buona fede titolare di diritti acquisiti anteriormente al sequestro non si realizza mediante l’inopponibilità del provvedimento ablativo, ma riconoscendo al terzo la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede esecutiva penale, ai sensi degli artt. 52 e 55 d.lgs. n. 159 del 2011.

La confisca comporta l’acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi e determina lo scioglimento dei contratti aventi un diritto reale di garanzia sul bene. Il terzo può solo concorrere al riparto sul valore dei beni confiscati. È dunque escluso che la buona fede possa essere tutelata mediante l’inopponibilità della confisca trascritta dopo l’iscrizione dell’ipoteca, come pretendeva la ricorrente. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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