Giudizio in assenza: 15 giorni in più per impugnare (Corte cost. n. 136/2026)
Con la sentenza n. 136 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Resta quindi in vigore la regola che concede quindici giorni in più, rispetto ai termini ordinari, al difensore dell’imputato giudicato in assenza per presentare l’impugnazione: e vale sia per il difensore di fiducia sia per quello d’ufficio.
La norma. I termini per impugnare una sentenza penale sono fissati dal comma 1 dell’articolo 585 e variano a seconda del tempo che il giudice si riserva per depositare la motivazione. Il comma 1-bis, introdotto nel 2022, aggiunge quindici giorni quando l’imputato è stato giudicato in assenza, cioè quando il processo si è svolto senza la sua partecipazione. Nella stessa riforma del 2022 era stata introdotta un’altra regola: il difensore dell’imputato assente poteva impugnare solo se munito di uno specifico mandato rilasciato dall’imputato dopo la sentenza. Le due previsioni erano collegate, perché il tempo aggiuntivo serviva anche a rintracciare l’assistito e a farsi rilasciare quel mandato.
Il caso. Un imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Cassino nel settembre 2024. Era stato giudicato in assenza ed era assistito da un avvocato di fiducia. Il termine ordinario per l’appello scadeva il 3 dicembre 2024, ma il difensore ha depositato l’atto il 18 dicembre, servendosi dei quindici giorni aggiuntivi. La Corte d’appello di Roma ha dubitato che quel termine più lungo spettasse ancora al difensore di fiducia e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Se la norma fosse stata dichiarata illegittima, l’appello sarebbe stato tardivo e quindi inammissibile.
Il dubbio del giudice. Nel 2024 il legislatore ha modificato la regola sul mandato a impugnare, limitandola al solo difensore d’ufficio dell’imputato assente. Il difensore di fiducia non deve più procurarsi quel mandato. Il termine aggiuntivo di quindici giorni, però, non è stato toccato ed è rimasto per entrambi. Secondo la Corte d’appello questo creava una doppia irragionevolezza, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione: da un lato trattava allo stesso modo due difensori ormai gravati da oneri diversi, dall’altro trattava in modo diverso il difensore di fiducia dell’imputato presente e quello dell’imputato assente, senza più una ragione che lo giustificasse.
La risposta della Corte. La Corte ha premesso che nel disciplinare il processo il legislatore ha ampia libertà di scelta, e che le sue decisioni possono essere censurate solo se manifestamente irragionevoli. Ha poi riconosciuto che il collegamento originario tra le due norme esisteva davvero, come dimostra il testo della legge delega del 2021, e che la riforma del 2024 ha effettivamente rotto quella simmetria. Questo però non basta. Il termine più lungo conserva una propria ragione autonoma: chi sceglie di non partecipare al processo è, per definizione, lontano dalla vicenda processuale, e il suo difensore, di fiducia o d’ufficio, può avere bisogno di più tempo per contattarlo, spiegargli la decisione, valutare con lui se impugnare e con quale strategia. La Corte ha aggiunto che il beneficio presuppone un’assenza che dura fino alla decisione, perché se l’imputato compare in udienza la dichiarazione di assenza viene revocata. Una scelta diversa sarebbe stata possibile per il legislatore, ma non era costituzionalmente dovuta.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto a oggi, ma la regola esce confermata. Chi viene processato senza essere presente ha un difensore che dispone di quindici giorni in più per impugnare, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di un avvocato nominato dall’imputato o assegnato d’ufficio. Restano invece distinti gli adempimenti: solo il difensore d’ufficio deve depositare, insieme all’impugnazione, lo specifico mandato rilasciato dopo la sentenza. Il termine più lungo, infine, non spetta quando l’imputato ha partecipato al processo, neppure a una sola udienza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/136