La messa a disposizione della carta prepagata integra il riciclaggio (Cass. pen. Sez. 2 n. 17281 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. si configura quando taluno, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La consapevolezza dell’origine illecita può essere desunta da elementi indiziari, senza che sia necessario l’accertamento definitivo del reato presupposto. La messa a disposizione di una carta prepagata intestata all’agente, sulla quale confluiscono somme illecite poi rapidamente riscosse, costituisce modalità tipica di interposizione soggettiva idonea a realizzare l’effetto dissimulatorio richiesto dalla norma. In tal caso, non grava sull’imputato un onere probatorio, ma un onere di allegazione di una plausibile origine lecita del denaro. Il riciclaggio si distingue dalla ricettazione per l’idoneità della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di due imputati per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., con la pena di quattro anni e sette mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La vicenda traeva origine da una frode informatica realizzata da soggetti rimasti ignoti ai danni di ignari correntisti. Le somme illecitamente sottratte erano state accreditate su una carta prepagata intestata a uno degli imputati, ma nella disponibilità effettiva dell’altro, e immediatamente prelevate nel corso di una sola giornata, sottraendole alla tracciabilità. Avverso la sentenza di secondo grado i difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato. Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto per la prima volta in cassazione, in violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., integrando un novum che interrompe la catena devolutiva. Nel merito, la Corte ha evidenziato che la detenzione della carta da parte del ricorrente era stata desunta da un dato oggettivo, ossia la consegna della stessa ai Carabinieri, e non da dichiarazioni del coimputato.

Quanto alla dedotta carenza dell’elemento soggettivo, la Cassazione ha richiamato il principio per cui il reato di riciclaggio non richiede l’accertamento con sentenza passata in giudicato del delitto presupposto, essendo sufficiente che questo non sia stato giudizialmente escluso. Per la sussistenza del dolo, anche eventuale, è sufficiente che l’agente si rappresenti la possibile provenienza delittuosa delle somme e ne accetti il rischio. La consapevolezza può essere desunta da elementi indiziari, quali l’assenza di una plausibile spiegazione lecita o l’anomalia delle operazioni, valendo la mancata allegazione di una origine lecita quale elemento rivelatore del dolo.

La Corte ha quindi affermato il principio centrale della decisione: la messa a disposizione di una carta prepagata, sulla quale vengono accreditati fondi di provenienza illecita e dalla quale le somme sono rapidamente riscosse, costituisce una modalità tipica di interposizione soggettiva, idonea a creare uno schermo tra il delitto presupposto e la disponibilità del profitto. Tale condotta realizza l’effetto dissimulatorio richiesto dall’art. 648-bis cod. pen., rendendo più difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa.

Con riferimento alla mancata riqualificazione nel delitto di ricettazione, gli ermellini hanno ribadito che il riciclaggio si distingue per la natura delle condotte, che devono essere idonee a ripulire il bene dalle tracce della propria origine illecita. Nel caso di specie, l’accredito delle somme sulla carta e il loro immediato prelevamento integravano operazioni volte a occultare la provenienza delittuosa, escludendo la possibilità di riqualificare il fatto.

Infine, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla gravità della condotta, desunta dalla non modica quantità di denaro e dalle modalità di commissione del fatto, con cinque operazioni fraudolente in un’unica giornata. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *