Astensione del difensore: sospensione della prescrizione senza limite di sessanta giorni (Cass. pen. Sez. 2 n. 17949 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire. Ne consegue che il rinvio della trattazione del processo, disposto dal giudice in tale evenienza, determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, senza che trovi applicazione il limite massimo di durata di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.. Detta sospensione opera per l’intero periodo intercorrente tra il rinvio e l’udienza successiva, aggiungendosi al termine di prescrizione già aumentato per effetto della recidiva. La questione relativa alla sussistenza della recidiva e all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello, per la frattura della catena devolutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, con sentenza del 26/02/2025, aveva condannato l’imputato per i reati a lui ascritti, con la contestazione della recidiva. La Corte di appello di Milano, pronunciandosi sul gravame proposto dalla difesa, confermava la decisione di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo motivo, lamentava l’erronea esclusione della prescrizione del reato, assumendo che la sospensione del termine, conseguente al rinvio per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, dovesse essere contenuta nel limite di sessanta giorni. Con il secondo e il terzo motivo, censurava rispettivamente la motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità e l’omessa applicazione della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, dichiarandolo in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. In particolare, con riferimento alla censura sulla sussistenza della recidiva, ha rilevato come tale questione non fosse stata devoluta ai giudici di merito con i motivi di appello, determinando una frattura della catena devolutiva che preclude l’esame in sede di legittimità.
Sul computo del termine prescrizionale, la Suprema Corte ha chiarito che il calcolo prospettato dal ricorrente non considerava l’incidenza dell’aumento di pena previsto dall’art. 99, secondo comma, cod. pen. sul termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. Tale aumento porta a determinare il termine di prescrizione in nove anni per entrambi i reati in imputazione. A tale periodo va aggiunto il termine di sospensione per l’intero periodo di giorni 266, conseguente al rinvio dell’udienza per l’adesione del difensore all’astensione collettiva, con la conseguenza che alcuna prescrizione era maturata al momento della definizione del giudizio di appello.
Con riferimento all’astensione delle Camere penali, la Corte ha ribadito il principio per cui essa non integra un legittimo impedimento del difensore, sicché il rinvio disposto dal giudice determina la sospensione della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite di sessanta giorni di cui all’art. 159 cod. pen.. Tale principio è stato affermato richiamando i precedenti giurisprudenziali di Sez. 3 n. 8171 del 2023 e di Sez. 3 n. 11671 del 2015.
Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico, in quanto meramente reiterativo del motivo di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito il fatto in modo conforme nel doppio grado di giudizio. Il ricorrente mirava a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato la parziale inammissibilità per la mancata devoluzione in appello della questione relativa all’art. 131-bis cod. pen., e l’aspecificità delle censure sulla motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha rammentato che la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, come nel caso di specie, e che nel reato continuato il giudice non è tenuto a motivare specificamente l’incremento per i reati satellite quando lo determini in misura di esigua entità, come avvenuto con aumenti di mesi due ed euro cento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.