Misure cautelari personali: controllo di legittimità e valutazione delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. 2 n. 17849 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità in materia di misure cautelari personali, il controllo sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è limitato alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. La richiesta di sostituzione della misura cautelare deve essere specificamente motivata nell’istanza di riesame, non essendo consentito fondare le doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata. Nel giudizio di cassazione possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2026, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e ricettazione.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestata fattispecie associativa, nonché vizio di motivazione sul punto. In particolare, veniva eccepita l’insufficienza del compendio indiziario relativo a due soli reati-fine per desumere una diretta interlocuzione dell’indagato con il presunto capo del sodalizio. Con il secondo motivo, si lamentava l’inosservanza dell’art. 275, commi 1, 2, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., per l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari elettronicamente controllati, evidenziandosi la disponibilità dell’indagato a eventuali attività di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che, in tema di misure cautelari personali, quando venga denunciato con ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva specificamente motivato sulla appartenenza dell’indagato all’associazione, ritenendo che la diretta interlocuzione con il capo non potesse essere considerata indice di un apporto episodico. La Corte ha quindi escluso che le censure difensive potessero tradursi in una rivalutazione del merito, sottolineando come il giudice del riesame avesse adempiuto all’onere motivazionale richiesto.
Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata evidenziava il ruolo dell’indagato di indispensabile tramite tra la sede principale e la filiale del sodalizio, nonché la sua disponibilità a sovrintendere all’operato di altri coindagati, elementi ritenuti indicativi di una allarmante pericolosità sociale.
La Corte ha infine ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di sostituzione della misura, rilevando che nell’istanza di riesame non era stato specificato alcun motivo al riguardo, essendovi solo una generica richiesta di “sostituzione della misura carceraria con altra meno afflittiva”. La documentazione allegata alla difesa risultava invece spedita via PEC successivamente alla chiusura dell’udienza, quindi in epoca successiva alla decisione impugnata e mai sottoposta al previo vaglio del tribunale procedente.
Con riferimento alla documentazione allegata direttamente al ricorso per cassazione, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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