Ricorso aspecifico e ripropositivo: inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30462 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le questioni già esaminate e disattese dal giudice dell’impugnazione, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. La mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative del provvedimento e quelle poste a fondamento dell’impugnazione integra il vizio di aspecificità del motivo, che esula dalla struttura del giudizio di cassazione. Una censura che riproponga la doglianza già presentata al giudice d’appello senza misurarsi con la risposta da questi argomentata è, per ciò solo, causa di genericità. Al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 14 novembre 2025, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi sei di arresto e 600 euro di ammenda per il porto di un coltello. Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sul porto di armi, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe dato rilievo alla giustificazione offerta nell’immediatezza del fatto, secondo cui il coltello era stato trovato per terra. Con il secondo motivo ha contestato l’esclusione della particolare tenuità del fatto, assumendo che il diniego si fonderebbe su una motivazione tautologica e che il precedente specifico non sarebbe di per sé ostativo. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando la giovane età, la scelta del rito abbreviato e la scarsa offesa al bene tutelato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi costituiscono mera riproposizione di identici motivi di gravame, già respinti dal giudice dell’appello con motivazione ampia e non illogica né contraddittoria. Il ricorrente, dunque, non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la circostanza di avere trovato il coltello a terra non è sufficiente a escludere la responsabilità, avendo l’imputato comunque occultato l’oggetto nella tasca della giacca e portandolo comunque in pubblico. La giustificazione addotta non vale, quindi, a elidere il disvalore della condotta.
In tema di particolare tenuità del fatto, la Corte rileva che il giudice di merito ha posto l’accento sui plurimi precedenti dell’imputato, nonostante la giovane età, senza considerare il precedente specifico come ostativo in sé, ma operando una valutazione globale. Da tali premesse è stata coerentemente esclusa anche la concedibilità delle attenuanti generiche.
La Corte richiama quindi i propri insegnamenti: nel giudizio di cassazione costituisce motivo di aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. VI n. 13449 del 12.02.2014, Kasem). La riproposizione di questioni già disattese è causa di genericità, perché la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. V n. 28011/2013; Sez. VI n. 22445/2009; Sez. V n. 11933/2005; Sez. IV n. 15497/2002; Sez. V n. 2896/1999).
La Corte ribadisce infine che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione indicati dal ricorrente come più plausibili (Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021). All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, secondo i principi della sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale.
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