Misure cautelari, sindacato di legittimità limitato al testo del provvedimento (Cass. pen. Sez. IV n. 38668 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione si denuncia vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità resta “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo consentita una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari, né una revisione del materiale fattuale, dello spessore degli indizi o delle caratteristiche soggettive dell’indagato. L’esame di legittimità è perciò circoscritto alla verifica di due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo dell’atto.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello della Procura avverso l’ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari, applicava all’indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione a imputazione provvisoria per i reati di omicidio stradale e fuga, contestati per aver provocato un sinistro con esito mortale senza essere munito di patente di guida.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di gravi indizi e di esigenze cautelari. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dei limiti del sindacato di legittimità, richiamando il proprio orientamento in materia. Il controllo sulla gravità indiziaria non consente alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, rientrando tali apprezzamenti nel compito esclusivo del giudice della misura e del tribunale del riesame.
Il tribunale del riesame aveva valorizzato i rilievi eseguiti nell’immediatezza del sinistro, il rinvenimento dell’autovettura abbandonata sul luogo, la documentazione medica e l’accertamento medico-legale sulla vittima, le dichiarazioni di un conoscente e le stesse dichiarazioni rese dall’indagato al personale sanitario. Su tali basi aveva attribuito al complesso indiziario valenza dimostrativa, a livello di gravità indiziaria, del coinvolgimento dell’indagato quale conducente del veicolo, della sussistenza di profili di colpa desumibili dalle tracce di frenata e dalla invasione della corsia opposta, e della ravvisabilità di entrambe le aggravanti contestate.
Il tribunale aveva inoltre disatteso le deduzioni difensive, evidenziando l’inverosimiglianza della tesi del malore della vittima e l’irrilevanza dell’eventuale concorso nella determinazione dell’evento. Di fronte a tale percorso, il ricorrente si era limitato a ribadire genericamente la valenza del ragionamento del giudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi con il percorso logico-giuridico del riesame.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte rileva l’analoga genericità del secondo motivo. Il tribunale aveva valorizzato la gravità e sconsideratezza della condotta, la fuga successiva al sinistro, la disponibilità di un’auto di prestazioni considerevoli, il consumo di sostanze stupefacenti e l’inidoneità del contesto familiare, giustificando diffusamente il pericolo di recidiva e la scelta della misura. Il ricorrente si era limitato a richiamare le medesime circostanze, sollecitandone una diversa valutazione non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.